Il D.P.R. 26/10/1972, n. 636, ha disciplinato ex novo, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, la materia del contenzioso tributario, abrogando, con l'art. 46, dalla data stabilita a norma del secondo comma del precedente art. 42, tra gli altri, il presente articolo, così recitava:

“Art. 122 - Applicazione dei precedenti articoli su rinvio della Commissione tributaria

Quando nel corso del giudizio di 1° grado emergono elementi rilevanti agli effetti dell'art. 120 o del 3° comma dell'art. 119, la Commissione sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento.”

Dalla redazione