Il D.P.R. 26/10/1972, n. 636, disciplinando ex novo, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, la materia del contenzioso tributario ha abrogato, con l'art. 46, dalla data stabilita a norma del secondo comma del precedente art. 42, tra gli altri, il presente articolo, così recitava:

“Art. 36 - Integrazione dell'accertamento su rinvio della commissione tributaria

La integrazione dell'accertamento può aver luogo per disposizione della commissione tributaria di primo grado, se questa nel corso del giudizio viene a conoscenza di nuovi elementi.

In tal caso la commissione sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento.

Nell'ipotesi regolata da quest'articolo l'imponibile non può essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dell'art. 34.”

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