Sent. C. Giustizia UE 21/03/2018, n. C-533/16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 21/03/2018, n. C-533/16

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 167 a 171 - Diritto alla detrazione dell’IVA - Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso - Articolo 178, lettera a) - Modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA - Direttiva 2008/9/CE - Modalità di rimborso dell’IVA - Termine di decadenza - Principio della neutralità fiscale - IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi - Diniego del diritto al rimborso a motivo dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni.

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale - nelle quali l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest’ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi - è negato il diritto al rimborso dell’IVA, con la motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso.

 

Dalla redazione