N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima sostituito dalla L.R. 03/02/1998, n. 3 e poi abrogato dalla L.R. 20/04/2018, n. 15, così recitava:

“Art. 4 Istruttoria

1. Sulla base della documentazione ricevuta la competente struttura dell’ARPAV territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti all'art. 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'articolo 3 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. Gli oneri derivanti dall’attività prestata dalla competente struttura dell’ARPAV sono a carico del titolare dell’impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.”

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