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Sent. C. Giustizia UE 07/03/2018, n. C-31/17

4678481 4678481
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Obbligo di esenzione - Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) - Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia - Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione - Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità.

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.

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