In un secondo momento è intervenuto l’art. 29 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale ha stabilito per la prima volta in maniera chiara che il “Restauratore dei beni culturali” costituisce l’unico soggetto abilitato ad eseguire interventi di manutenzione e di restauro per quanto concerne i beni culturali mobili e le superfici decorate dei beni architettonici, nonché ad impartire le direttive agli eventuali collaboratori restauratori ed a svolgere l’attività di vigilanza sul corretto adempimento da parte di questi delle loro attività.
Con ciò in pratica si è per la prima volta dato completo riconoscimento giuridico alla figura professionale in oggetto, attribuendole una specifica ed esclusiva competenza per i lavori sopra descritti, anch