Articolo abrogato dalla L.R. 27/03/2018, n. 8, così recitava:

“Art. 7 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica;

b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;

c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della l. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all’articolo 3, comma 28, della l. 549/1995, nonché all’articolo 190 (Registro di carico e scarico) del d.lgs. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. E’ fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell’articolo 3, commi 29 e 40, della l. 549/1995. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al d.lgs. 152/2006, con delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURP, sono predisposte le istruzioni per l’applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della l. 549/1995, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del d.lgs. 152/2006 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del d.lgs. 152/2006. Si intende per discarica quanto previsto dall’articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.).

5. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è così determinato:

a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;

b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;

c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;

d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU) quando non sia possibile applicare la tabella di cui all’allegato 1 della presente legge, per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia e in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani è determinato a partire dall’aliquota massima di euro 25,82 (venticinque/82) a tonnellata, sulla base dei seguenti criteri di premialità:

a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal d.lgs 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 198 (Competenze dei comuni), comma 2, lettera g), del d.lgs. 152/2006;

b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;

c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;

d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali.

7. Gli indicatori di premialità sono definiti nell’allegato 1 alla presente legge.

8. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica), comma 1, lettera p), del d.lgs 36/2003, previa regolamentazione da parte degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o dei Comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore. Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi.

9. L’aliquota massima (aliquota di prima fascia) è applicata ai Comuni che non raggiungono, nel periodo di riferimento 1° settembre - 31 agosto di ciascuna annualità, il 40 per cento di raccolta differenziata.

10. Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:

a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006;

b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera b) del comma 6.

11. Ai Comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 40 per cento è riconosciuto l’abbattimento del 55 per cento dell’aliquota massima (aliquota di seconda fascia). Ai medesimi comuni è riconosciuta altresì la riduzione del 40 per cento dell’aliquota di seconda fascia al raggiungimento degli indicatori di cui alle lettere a), b e c) del comma 6.

12. Ai Comuni che abbiano raggiunto nel periodo di riferimento 1° settembre - 31 agosto di ciascuna annualità gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal d.lgs 152/2006 si applica l’ammontare di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani pari a euro 5,17 per ciascuna tonnellata di rifiuto conferito qualora abbiano raggiunto gli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 (aliquota di terza fascia).

13. Gli ATO o i Comuni singoli o associati sono tenuti a comunicare mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line. L’inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale ambientale della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it/rifiutiebonifica, nell’area riservata agli ATO o ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando apposito modello di inserimento dati. I dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l’accesso a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo. Le comunicazioni degli ATO o dei comuni costituiscono la base informativa di riferimento per la determinazione dell’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile.

14. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:

a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo ATO o Comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo ATO di competenza;

b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) - Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o dagli impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.

15. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata determinato secondo le formule di cui all’allegato 2 della presente legge si devono considerare:

a) i rifiuti secchi recuperabili raccolti in maniera differenziata ed effettivamente avviati a idonei impianti di recupero;

b) i rifiuti organici avviati a effettivo recupero presso idonei impianti di compostaggio;

c) le parti dei rifiuti ingombranti, raccolti in maniera separata, effettivamente destinate a recupero;

d) scarti dei processi di lavorazione dei flussi raccolti in modo differenziato.

16. Ogni anno gli ATO o i comuni singoli o associati, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono una specifica comunicazione all’Assessorato qualità dell’ambiente - Servizio ciclo rifiuti e bonifica, secondo lo schema di cui all’allegato 2 della presente legge, contenente il riepilogo delle comunicazioni mensili di cui al comma 13 e le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune. Tali comunicazioni devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo dal 1° settembre al 31 agosto al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione dell’aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare nell’anno solare successivo. Entro il 30 settembre di ogni anno, e con riferimento al periodo 1° settembre - 31 agosto, i gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata comunicano all’Assessorato qualità dell’ambiente - Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica - le certificazioni attestanti le quantità di rifiuti in ingresso all’impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica. Entro il 30 ottobre di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifica da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione dell’aliquota da applicare e all’assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni dell’aliquota di tributo relativa all’anno successivo. I soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifica, applicano l’imposta dovuta da ciascun conferente ai conferimenti in discarica dell’anno solare successivo. Entro il 31 luglio è emanata una legge regionale solo ove vengano variate le aliquote inerenti i rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani, anche in ordine alla percentuale di raccolta differenziata e/o indifferenziata e in ogni altro caso previsto dalla normativa statale; in mancanza, permangono le aliquote precedentemente in vigore.

17. Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di versamento, trimestre e anno di riferimento ovvero mediante strumenti elettronici e informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare separatamente in fattura l’importo ricevuto dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all’unità di euro. Diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli articoli 17 (Oggetto), 18 (Termini di versamento) e 19 (Modalità di versamento mediante delega) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mercé convenzione con la struttura di gestione di cui all’articolo 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari) del d.lgs. 241/1997 e delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP.

18. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a produrre, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), e successive modifiche, la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativo web predisposto dal Servizio finanze della Regione, contenente i seguenti dati:

a) denominazione della ditta e del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;

c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, come previsto dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, per ATO o per Comune di provenienza, con l’evidenziazione della specifica aliquota applicata in base a quanto disposto dai commi da 4 a 16 del presente articolo;

d) indicazione dei versamenti effettuati.

19. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente del Servizio finanze della Regione, da pubblicarsi sul BURP. Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto schema sono da considerarsi nulle.

20. All’accertamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi provvede il Servizio finanze della Regione Puglia. Il personale del Servizio finanze della Regione Puglia e gli altri funzionari previsti dall’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, per l’assolvimento dei loro compiti possono accedere nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l’attività, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi e alla verifica della relativa documentazione. I predetti soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che deve essere trasmesso al Servizio finanze della Regione Puglia.

21. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle relative sanzioni possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guarda di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza a essi attribuita dai singoli regolamenti comunali. Possono essere utilizzati altresì i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di bonifica emanate dai sindaci dei Comuni ex articolo 192 (Divieto di abbandono), comma 3, del d.lgs.152/2006. Il Servizio finanze della Regione Puglia provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e delle sanzioni. Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento delle sanzioni indicate nell’atto di contestazione secondo le modalità di cui al comma 23, sesto periodo. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive al Servizio finanze della Regione oppure impugnare l’atto di contestazione dinanzi alle commissioni tributarie. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l’impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.

22. Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, ivi compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale di constatazione. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 (fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3). La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guarda di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza ad essi attribuita dai singoli regolamenti comunali ovvero dai dati consuntivi a seguito dell’ordinanza di bonifica emanata dal sindaco del comune ai sensi del dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l’esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3, commi 28 e 40, della l. 549/1995, si applica l’aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta all’applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

23. La misura della sanzione amministrativa per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all’operazione. Per l’omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516. Per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto dal comma 18 si applica la pena pecuniaria da euro 51,65 a euro 309,87. Il ritardo superiore a trenta giorni equivale a omessa dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l’accesso di cui all’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 agli aventi titolo a norma del comma 20 del presente articolo o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da euro 1.032,91 a euro 6.197,48. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli articoli 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni) e 17 (Irrogazione immediata) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs 471/1997 e al d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 471/1997. Nei casi di cui al periodo precedente non trova applicazione l’articolo 16 del d.lgs. 472/1997.

24. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L’ufficio dell’ente regionale cui notificare il ricorso, come previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Servizio finanze della Regione Puglia.

25. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata constatata la violazione. Il credito dell’Amministrazione regionale per l’imposta, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

26 L’imposta è rimborsata quando risulti indebitamente o erroneamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia - Servizio finanze. L’eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.

27. Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere al Servizio finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell’applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio; entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.

28. Una quota pari al 10 per cento del tributo da riscossione spontanea, al netto delle somme rimborsate di cui al comma 26, è dovuta alle Province in ragione dell’ubicazione delle discariche autorizzate e degli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.

29. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, è istituito un apposito fondo pari al 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo, al netto delle somme di cui ai commi 26 e 28. L’impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con delibera della Giunta regionale. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai Comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del presente comma e al comma 28. Con apposita delibera della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti il fondo di cui al periodo precedente. Nel bilancio di previsione della Regione Puglia è istituito apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani”. Con la stessa delibera viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del Settore produttivo soggetto al tributo.

30. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla l. 549/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

31. Il comma 1 dell’articolo 19 (Tributo per il deposito dei rifiuti in discarica-Ecotassa) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009), è sostituito dal seguente:

“1 A partire dall’esercizio finanziario 2012, una quota annua pari a euro 400 mila della dotazione complessiva del capitolo 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla l. 549/1995, articolo 3, comma 27” - UPB 09.05.01 - è destinata a garantire le attività connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti nonché le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso il Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica.”.

32. Sono abrogati la legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e gli articoli 8 (Tributo speciale per il deposito in discarica - Soggetti passivi) e 9 (Tributo speciale per il deposito in discarica - Determinazioni) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), a eccezione dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 9 che restano in vigore fino al 31 dicembre 2012.”

Dalla redazione