Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 15 - (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 35/2014)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 aprile 2016, le unioni di comuni lombarde adeguano gli statuti alle modifiche apportate all’articolo 18, comma 5, della l.r. 19/2008.»;

b) il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«3. Ai procedimenti amministrativi attuativi in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)), in adeguamento all’articolo 20 della l.r. 19/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e fino alla relativa conclusione, le procedure previste dal r.r. 2/2009 alla data di entrata in vigore della presente legge.».”

Dalla redazione