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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 18/10/2013, n. 57
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- L.R. 29/12/2014, n. 86
- L.R. 23/12/2014, n. 85
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell� |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, con la presente legge, promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terap |
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Art. 2 - Definizioni |
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Art. 3 - Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco1. È istituito l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale. 2. L’Osservatorio ha il compito di: a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco; b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamen |
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Art. 4 - Distanze minime1. È vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi d’infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge reg |
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Art. 4-bis - Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori |
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Art. 5 - Divieto di pubblicità e promozione1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall� |
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Art. 6 - Obblighi dei gestori e del personale1. In conformità all’articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012, i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all’es |
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Art. 7 - - Formazione1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, l’Osservatorio, l’Associa |
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Art. 8 - Campagne di informazione e sensibilizzazione1. L’Osservatorio promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco. 2. Le campagne di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate in particolare: |
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Art. 8-bis - Campagne di informazione nelle scuole |
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Art. 9 - Sostegno al terzo settore1. La Regione sostiene l'attività dei soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco. |
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Art. 10 - Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito |
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Art. 11 - Disposizioni in materia di IRAP |
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Art. 12 - Logo identificativo “No Slot”1. Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo ident |
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Art. 13 - Controllo1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 sono esercitate dai comuni nei quali sono ubicati |
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Art. 14 - Sanzioni1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell'attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli. N27 1.1 L’inosservanza del divieto di cui all’articolo 4-bis, comma 1, comporta la sanzione amministra |
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Art. 15 - Regolamento di attuazione1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare: a) il funzionamento dell’Osservatorio; |
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Art. 15-bis - Disposizioni di attuazione |
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Art. 16 - Disposizioni finali |
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Art. 17 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte a decorrere dall’esercizio 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio. |
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