Articolo abrogato dal D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104, così recitava:

“Art. 7. - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, al riordino della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale.

2. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell’incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui all’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l’invarianza della spesa. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all’esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

3. Comma abrogato in sede di conversione in legge.”

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