Articolo abrogato dalla L.P. 20/12/2017, n. 22.

L’articolo 33 così recitava:

“Art. 33 - Disposizioni correlate all’ordinamento finanziario della Regione e delle Province

1. In attuazione del riassetto dei rapporti finanziari concordato tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepito dall’articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con particolare riferimento al concorso finanziario dinamico ivi posto a carico dei predetti enti e degli effetti positivi che esso assicura al bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, considerata altresì la dichiarata esaustività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema territoriale regionale integrato ai sensi dell’articolo 79, comma 4, dello Statuto di autonomia, come modificato dalla succitata legge, gli enti territoriali compresi nel predetto sistema impiegano integralmente, al netto del predetto concorso, le risorse ad essi spettanti a norma delle leggi vigenti, ivi inclusi l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.”

Dalla redazione