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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/12/2017, n. 0284/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008.
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Testo del documento


IL PRESIDENTE


VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) ed, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 5), il quale ha modificato l'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) inserendo, al comma 1, la lettera j-decies) che affida alla Regione la gestione del "Fondo di miglioramento ambientale

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Allegato - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale n. 6/2008

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).


Art. 2 - Riparto delle risorse tra le attività finanziabili

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale stabilisce annualmente con deliberazione il riparto delle somme disponibili a bilancio per il finanziamento delle attività di cui al comma 2.

2. Le risorse disponibili sono destinate per una quota non inferiore al 50 per cento al finanziamento delle attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e nella percentuale residua al finanziamento delle iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia medesime.

3. Qualora le risorse ripartite ai sensi del comma 2 eccedano le domande di contributo riferite ad una delle due tipologie, le risorse residue possono essere impiegate per il finanziamento delle attività dell'altra tipologia.


Art. 3 - Beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 6/2008, i beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le associazioni delle riserve di caccia di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale.


Art. 4 - Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, non può superare il massimale di 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.


CAPO II - Gestione faunistico-ambientale

Art. 5 - Tipologia di attività finanziabili

1. Le attività relative alla gestione faunistico-ambientale per le quali possono essere concessi i contributi sono quelle di seguito specificate:

a) attività gestionali finalizzate alla salvaguardia, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica migratoria;

b) attività gestionali finalizzate a favorire la presenza e l'incremento della fauna selvatica stanziale;

c) attività finalizzate alla riduzione dell'impatto sulle produzioni agricole e sulla circolazione stradale da parte degli ungulati nelle riserve di caccia;

d) progetti faunistico-ambientali per la conservazione e la gestione degli habitat naturali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.


Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le associazioni delle riserve di caccia presentano alla struttura regionale competente in materia, dal 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformità alla vigente normativa in materia di bollo utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A e corredata del progetto gestionale che si intende attuare, del preventivo di spesa relativo all'esecuzione delle attività finanziabili e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis.

2. Al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Le spese ammissibili a contributo sono connesse con le attività gestionali faunistico-ambientali di cui all'articolo 5 e riguardano:

a) acquisto di materiale di consumo, in particolare, granaglie, sale, repellenti, sementi e tabelle;

b) acquisto di piante per attività di imboschimento;

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4324993 7306509
Allegato A - Domanda di contributo per attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia

Parte di provvedimento in formato grafico

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4324993 7306510
Allegato B - Rendicontazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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4324993 7306511
Allegato C - Essenze da utilizzare per l'impianto dei prati

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4324993 7306512
Allegato D - Essenze da utilizzare nelle colture a perdere

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato E - Elenco delle specie arboree ed arbustive

Parte di provvedimento in formato grafico

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4324993 7306514
Allegato F - Domanda di contributo per iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia

Parte di provvedimento in formato grafico

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