1. Dopo il Capo III (Programmazione ed esecuzione dell’attività di bonifica) del Titolo VII (Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è inserito il seguente:
«Capo III-bis - Norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale
1. Il presente capo detta disposizioni volte a disciplinare l’utilizzo plurimo delle cave esistenti e di quelle previste dai vigenti piani provinciali delle cave, ai fini di mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo nei comprensori di bonifica e irrigazione e promuovere la difesa idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali, nonché la riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio.
Art. 91-ter - (Stima del fabbisogno idrico, dei volumi d’acqua disponibili ai fini irrigui e delle necessità