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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 01/12/2017, n. 21
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Art. 1. - (Oggetto e finalità)1. La presente legge istituisce e disciplina l’infrastruttura regionale per l’informazione geografica, di seguito denominata infrastruttura geografica regionale, al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale n |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) infrastruttura per l'informazione geografica: l'insieme di set di dati territoriali, metadati, servizi relativi ai dati territoriali, servizi e tecnologie di rete, politiche e accordi istituzionali in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati, meccanismi, processi e procedure di coordinamento e monitoraggio, teso a facilitare la disponibilità, l'omogeneità e l'accesso a dati geospaziali; b) dati territoriali: i dati che atte |
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Art. 3. - (Infrastruttura geografica regionale)1. L’infrastruttura geografica regionale è costituita: a) dai set di dati territoriali, dai metadati e dai servi |
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Art. 4. - (Formazione e gestione dell'infrastruttura geografica regionale e misure di coordinamento)1. L’infrastruttura geografica regionale è realizzata dalla Regione con il concorso dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, ai sensi della normativa regionale vigente in materia e degli enti locali che vi aderiscono formalmente; altri soggetti pubblici e privati, compresa la comunità scientifica, aderiscono all’infrastruttura sulla base di specifici accordi. 2. I soggetti che aderiscono all’infr |
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Art. 5. - (Base dati territoriale di riferimento degli enti)1. Nell’ambito dell’infrastruttura geografica regionale tutti i dati sono organizzati nella BDTRE. 2. Con il regolamento di |
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Art. 6. - (Accesso al pubblico)1. I dati, i servizi e i metadati dell’infrastruttura geografica regionale sono resi accessibili al pubblico come op |
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Art. 7. - (Disposizioni attuative)1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento: |
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Art. 8. - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di condivisione dei dati geografici, di programmazione generale e settoriale, di interoperabilità dei dati prodotti da fonti diverse e di diminuzione della dispersione delle informazioni. 2. |
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Art. 9. - (Norma finanziaria)1. In fase di prima attuazione della presente legge ai costi per la realizzazione e per il funzionamento dell’infras |
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Art. 10. - (Abrogazioni di norme)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base); |
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