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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 04/12/2017, n. 7
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 13/12/2018, n. 12
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TITOLO I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 344 e 358 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), nel rispetto dei principi di non discrim |
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Art. 2 - Funzioni dei servizi residenziali per minorenni1. I servizi residenziali per minorenni devono garantire: a) rispetto dei diritti del minore e della sua dignità; b) eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento educativo, sociale e sanitario; c) adeguatezza dell'intervento alle esigenze affettive, familiari, relazionali, educative, sociali, psicologiche e cliniche; |
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TITOLO II - Inserimento e permanenza nei servizi residenziali per minorenni |
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Art. 3 - Destinatari dei servizi residenziali per minorenni |
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Art. 4 - Inserimento dei minorenni nei servizi residenziali1. L'inserimento dei minorenni nei servizi residenziali ad essi dedicati è disposto dai servizi sociali o socio-sanitari competenti, di seguito denominati servizi invianti, su provvedimento dell'autorità giudiziaria, dalla pubblica autorità nei casi di cui all'articolo 403 del co |
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Art. 5 - Equipe multidisciplinare, Piano di Trattamento individualizzato e Progetto attuativo individualizzato1. Il servizio inviante si avvale di una équipe multidisciplinare per la formulazione del PTI e la valutazione dell'attuazione dello stesso. 2. Presso ciascuna zona sociale, in accordo con il distretto sanitario corrispondente, è attivata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una équipe multidisciplinare per la tutela dei minorenni con i compiti di formulare il PTI e valutarne l'attuazione. Le zone sociali possono stipulare intese tra loro per la gestione associata dell'équipe multidisciplinare. 3. L'équipe multidisciplinare d |
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Art. 6 - Permanenza nei servizi residenziali1. I minorenni permangono nei servizi residenziali per minorenni per il periodo previsto dal PTI, sulla base del provvedimento d |
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Art. 7 - Inserimento di fratelli e sorelle nei servizi residenziali per minorenni1. Al fine di tutelare il rapporto fraterno, è consentito l'inserimento congiunto di fratelli e sorelle minorenni n |
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Art. 8 - Inserimento di minori stranieri non accompagnati nei servizi residenziali per minorenni1. Qualora, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), siano accolti minori stranieri non accompagnati, le strutture di accoglienza devono soddisfare i requisiti dei servizi residenziali per minorenni ed essere autorizzate secondo le modalità di cui al presente regolamento. 2. I comuni e le zone sociali, ai sensi dell'articolo |
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Art. 9 - Inserimento di minorenni con disabilità nei servizi residenziali socio-educativi1. Qualora nei servizi residenziali socio-educativi di cui all'articolo 19 siano accolti minorenni con disabilità, il PTI definisce g |
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Art. 10 - Inserimento in emergenza1. Al fine di garantire gli inserimenti nei servizi residenziali socio-educativi in caso di necessità, urgenza ed emergenza, qualora risultino non immediatamente |
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TITOLO III - Requisiti dei servizi residenziali per minorenni |
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Art. 11 - Requisiti strutturali1. I servizi residenziali per minorenni devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per le civili abitazioni in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza. 2. I servizi residenziali per minorenni devono possedere i requisiti strutturali di seguito elencati: a) essere riservati ai destinatari di cui all'articolo 3 e agli operatori dei servizi residenziali medesimi. L'eventuale utilizzo di spazi in comune con altri servizi residenziali per minorenni e con servizi educativi o socio-assistenziali per |
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Art. 12 - Requisiti organizzativi e funzionali1. I servizi residenziali per minorenni devono avere: a) la carta dei servizi sociali di cui all'articolo 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che deve indicare anche le finalità, gli obiettivi, il progetto educativo, la metodologia adottata, il rapporto e l'integrazione con il sistema dei servizi territoriali, con l'associazionismo e con il volontariato, nonché, ai sensi del D.M. 308/2001, la pubblicizzazione delle rette praticate e delle prestazioni ricomprese, secondo i criteri di cui all'articolo 18; b) un regolamento interno, contenente le regole di vita comunitaria, le modalità di fruizione del servizio, gli aspetti organizzativi e gestionali; c) una polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i visitatori, i dipendenti e i volontari; d) un conto economico; |
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Art. 13 - Progetto educativo1. Il progetto educativo, riportato nella carta dei servizi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), individua l'approccio dialogico relazionale quale metodologia idonea a una gestione del PTI mirante allo sviluppo della persona minorenne e alla costruzione o ricostruzione dei rapporti e delle relazioni con la famiglia del minorenne. 2. Il progetto educativo è elaborato con rigore metodologic |
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Art. 14 - Requisiti riguardanti il personale1. La dotazione organica dei servizi residenziali per minorenni deve garantire il pieno rispetto della carta dei servizi sociali e del regolamento, nonché consentire l'attuazione dei PTI mediante i PAI. Il personale lavora secondo il metodo dell'équipe multiprofessionale e allo stesso si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 2. Il personale addetto alle funzioni socio-educative presso i servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui all'articolo 19, deve rientrare in uno dei seguenti profili professionali: a) educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista, di cui all'articolo 1, commi 594 e 595 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); b) educatore professionale socio-sanitario, di cui all'articolo 1, comma 596 della L. 205/2017. N1 3. Per le funzioni di supervisione e formazione del personale di cui al comma 2 i servizi socio-educativi per minorenni possono avvalersi di psicologi psicoterapeuti. 4. Il personale addetto alle funzioni socio-educative e socio-sanitarie presso i servizi residenziali sociosanitari per minorenni di cui all'articolo 20, deve ricomprendere i profili professionali di seguito elencati: a) medico chirurgo, specializzato in neuropsichiatria infantile o in psichiatria e iscritto nel relativo albo professionale; |
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Art. 15 - Il coordinatore responsabile1. Il coordinatore responsabile del servizio residenziale per minorenni deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario o titolo equipollente ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario; b) aver maturato esperienze lavorative nel settore socio-educativo minorile per almeno due anni, oppure essere in possesso di una qua |
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Art. 16 - Il responsabile delle attività sanitarie1. Presso i servizi residenziali sociosanitari per minorenni di cui all'articolo 20, il responsabile delle attività sanitarie dev |
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Art. 17 - Assistenza sanitaria presso i servizi residenziali socio-educativi per minorenni1. Tra i profili professionali del personale operante presso i servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui a |
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Art. 18 - Determinazione delle rette e fonti di finanziamento1. Ai fini della determinazione della retta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), i servizi residenziali per minorenni tengono conto dei costi: a) per il personale, comprensivi di formazione, coordinamento e supervisione; b) per le assicurazioni e la sicurezza; c) relativi all'uso e alla manutenzione dei locali, ivi comprese le utenze; d) per il vitto nel caso di servizi residenziali e a c |
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TITOLO IV - Individuazione dei servizi residenziali per minorenni |
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Art. 19 - Servizi residenziali socio-educativi per minorenni1. I servizi residenziali per minorenni di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono: a) comunità familiari o case famiglia, di cui all'articolo 21; |
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Art. 20 - Servizi residenziali sociosanitari per minorenni1. I servizi residenziali per minorenni, di cui all'articolo 1, comma 2, comprendono: |
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TITOLO V - Servizi residenziali socio-educativi per minorenni |
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Art. 21 - Comunità familiari o case famiglia1. La comunità familiare o casa famiglia è un servizio residenziale socio-educativo con il compito di sostituire temporaneamente il nucleo familiare, che si caratterizza per la presenza di una famiglia con figli o di una coppia di adulti, con gli stessi requisiti delle famiglie affidatarie, che assumono funzioni genitoriali, residenti stabilmente nel servizio residenziale, di cui almeno uno occupato principalmente nel lavoro di accoglienza e cura dei minorenni e si qualifica per la centralit&agrav |
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Art. 22 - Comunità educative1. La comunità educativa è un servizio residenziale socio-educativo con il compito di accogliere temporaneamente il minorenne. È caratterizzata da un ambiente il più possibile comunitario a ca |
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Art. 23 - Comunità di pronta accoglienza1. La comunità di pronta accoglienza è un servizio residenziale socio-educativo con il compito di accogliere minorenni che si trovano in una situazione di emergenza e con un bisogno immediato di o |
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Art. 24 - Comunità bambini con genitore1. La comunità bambini con genitore è un servizio residenziale socio-educativo con il compito di accogliere nuclei familiari composti da minorenni e da un genitore, madre o padre, da adolescenti in gravidanza o con neonati, oppure da donne in stato di gravid |
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Art. 25 - Gruppi appartamento1. Il gruppo appartamento è un servizio residenziale socio-educativo con il compito di accogliere minorenni vicini alla maggiore età con una significativa capacità di au |
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Art. 26 - Casa famiglia a utenza mista e complementare1. La casa famiglia a utenza mista e complementare è un servizio residenziale socio-educativo con il compito di sostituire temporaneamente il nucleo familiare, che si caratterizza per la presenza di una famiglia con figli o di una coppia di adulti, con gli stessi requisiti delle famiglie affidatarie, che assumono funzioni genitoriali, residenti stabilmente nel servizio residenziale, di cui almeno uno occupato principalmente nel lavoro di accoglienza e cura dei minorenni, nonché per la presenza di altre persone adulte |
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Art. 27 - Servizio a ciclo semi-residenziale1. Il servizio a ciclo semi-residenziale si caratterizza come una comunità diurna ad alta valenza socio-educativa che mira a supportare il minorenne nella crescita evolutiva e nell'integrazione sociale, nonché la famiglia in difficoltà nell |
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Art. 28 - Servizio progetto ponte1. Il servizio progetto ponte è un servizio socio-educativo che mira a rendere più flessibili, adeguati, efficaci ed efficienti i percorsi di autonomia o di rientro in famiglia del minorenne, in cui è centrale l'azione socio-educativa del tutoraggio e dell'accompagnamento. Adotta un modello di integrazione con i servizi territoriali mirante alla valor |
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Art. 29 - Progetti sperimentali1. La Regione può consentire, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della L. 328/2000, progetti sperimentali di servizi residenziali socio-educativi innovativi. La domanda di autorizzazione per il servizio residenziale |
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TITOLO VI - Servizi residenziali sociosanitari per minorenni |
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Art. 30 - Disposizioni generali1. I servizi residenziali sociosanitari per minorenni di cui all'articolo 20 sono rivolti a minorenni collocati fuori dalla famiglia, ai sensi dell'articolo 3, con disturbi in ambito neuropsichiatrico che necessitano di trattamenti residenziali e semi-residenziali a bassa o a media intensità terapeutico-riabilitativa. 2. I servizi residenziali sociosanitari per minorenni di cui all'articolo 20 non sono rivolti a minorenni con disabilità complessa o con minorazioni plurisensoriali o con disturbi neurocognitivi o del neurosviluppo, per i quali sono garantiti trattamenti terapeutico-riabilitativi erogabili ai sensi della normativa regionale vigente. |
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Art. 31 - Servizio residenziale sociosanitario per minorenni a bassa intensità terapeutico-riabilitativa1. Il Servizio residenziale sociosanitario per minorenni a bassa intensità terapeutico-riabilitativa accoglie temporaneamente il minorenne con disturbi in ambito neuropsichiatrico che comportano moderata compromissione delle capacità bio-psico-sociali, con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessità. 2. Il Servizio residenzi |
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Art. 32 - Servizio residenziale sociosanitario per minorenni a media intensità terapeutico riabilitativa.1. Il Servizio residenziale sociosanitario per minorenni a media intensità terapeutico-riabilitativa accoglie temporaneamente il minorenne che presenta compromissioni delle capacità bio-psico-sociali di gravità moderata, con un quadro clinico che non presenta elementi rilevanti di instabilità ed è caratterizzato da multiproblematicità e complessità clinica o da problemi relazionali, anche di gravità elevata, in ambito familiare e sociale. |
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TITOLO VII - Autorizzazione al funzionamento, vigilanza e controllo per i servizi residenziali socio-educativi per minorenni |
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Art. 33 - Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni.1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui all'articolo 19 è |
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Art. 34 - Domanda di autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni1. La domanda di autorizzazione al funzionamento è indirizzata al comune capofila della zona sociale nel cui territorio è ubicato il servizio residenziale socio-educativo per minorenni, di cui all'articolo 19, ed è presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore del servizio residenziale. 2. La domanda deve indicare: a) i dati anagrafici del legale rappresentante del soggetto gestore del servizio residenziale; b) i dati, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore del servizio residenziale; c) il tipo di servizio residenziale, tr |
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Art. 35 - Rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni1. La zona sociale tramite il comune capofila, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, verifica il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e, previo parere obbligatorio del gruppo tecnico di cui all'articolo 36, rilascia o diniega l'autorizzazione al funzionamento del servizio residenziale socio-educativo per minorenni di cui all'articolo 19. 2. L'autorizzazione contiene: a) |
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Art. 36 - Gruppo tecnico di valutazione1. La zona sociale, tramite il comune capofila, nomina il gruppo tecnico di valutazione. Il gruppo tecnico di valutazione dura in carica tre anni. 2. Il gruppo tecnico di valutazione è p |
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Art. 37 - Vigilanza e controllo1. La zona sociale si avvale del gruppo tecnico di valutazione, di cui all'articolo 36, per l'esercizio delle funzioni di |
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Art. 38 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni1. La zona sociale, tramite il comune capofila, anche su segnalazione dei comuni, constatate eventuali irregolarità in seguito alle verifiche e ai controlli di cui all'articolo 37, procede, previa diffida, alla |
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TITOLO VIII - Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali sociosanitari per minorenni |
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Art. 39 - Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali sociosanitari per minorenni1. Le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio d |
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TITOLO IX - Norme transitorie e finali |
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Art. 40 - Anagrafe regionale dei servizi residenziali per minorenni e comunicazioni obbligatorie1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera g) della L. 328/2000, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'anagrafe regionale dei servizi residenziali per minore |
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Art. 41 - Norme finali e transitorie1. I servizi residenziali socio-educativi, già autorizzati ai sensi del Reg. reg. 19 dicembre 2005, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore), devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento stesso. 2. I servizi di cui al comma 1 devono, entro lo stesso termine del medesimo comma 1, presentare, alla zona sociale tramite il comune capofila, una nuova domanda di autorizz |
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Art. 42 - Abrogazioni1. Il Reg. reg. 19 dicembre 2005, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale per soggetti in età minore), è abrogato. |
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