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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/05/2017, n. 0102/Pres.
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- D. Pres. R. 08/05/2024, n. 053/Pres.
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione d |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni; b) inizio dell’attività professionale: data di rilascio del certificato |
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Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento: a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile; |
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Art. 4 - Percorsi formativi finanziabili e spese ammissibili1. Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l’attività esercitata, finalizzate a rafforzare e aggiornare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti, realizzate da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università. 2. Il percorso formativo deve: a) iniziare in una data compresa tra la data di inizio attività, di cui dall’articolo 2, lettera b) e la scadenza del triennio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d); b) concludersi, non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del triennio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera |
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Art. 5 - Modalità di comunicazione degli atti1. Le comunicazioni degli atti fra l’ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell’osservanza dei t |
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Art. 6 - Regime di aiuto1. I contributi sono concessi a titolo di aiu |
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Art. 7 - Modalità per la presentazione delle domande1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull’imposta di bollo, all’ufficio competente. Con decreto del Direttore dell’ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati. 2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 positivi di reddito è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione: a) scheda analitica del percorso formativo per il quale si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente; b) prospetto finanziario delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente sostenute nei dodici mesi pre |
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Art. 8 - Concessione del contributo1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa. 2. L’ufficio competent |
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Art. 9 - Ammontare del contributo1. L’ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, è pari: a) al 90 per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato; |
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Art. 10 - Rendicontazione ed erogazione del contributo1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 12 e dall’articolo 8, comma 7, ai fini dell’erogazione del contributo, il beneficiario presenta all’ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del percorso formativo la rendicontazione della spesa e in particolare: a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all’ottenimento del contributo; b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui all |
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Art. 11 - Documentazione giustificativa della spesa1. La documentazione giustificativa della spesa: a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) è intestata al soggetto beneficiario; c) ha una data non antecedente a dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e non successiva a trenta giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo; |
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Art. 12 - Erogazione del contributo in via anticipata1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell’importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d’importo almeno pari alla somma da erog |
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Art. 13 - Cause di rideterminazione del contributo concesso1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora: a) le spese rendicontate risul |
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Art. 14 - Cause di revoca del contributo concesso1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora: a) il beneficiario rinunci al contributo; b) il beneficiario non si iscriva o non concluda positivamen |
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Art. 15 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell’articolo 44 delle legge regionale 7/2000, |
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Art. 16 - Modifica degli allegati1. L’allegato A al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul BUR. |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Modalità di calcolo delle spese accessorie di soggiornoLa metodologia e i parametri per il calcolo forfettario dell’importo massimo mensile per le spese accessorie di vitto e alloggio utilizza, per le spese sostenute all’estero, la media aritmetica calcolata sui valori indicati all’UCS 17, mentre per le spese sostenute in Italia, la media aritmetica calcolata sui valori massimi indicati all’UCS 14, decurtati forfettariamente del 10% riconducibile a spese di viaggio, rimborsate a costi reali, di cui al “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 52 della legge regionale 16 novembre1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale). L’UCS 17 costituisce una somma forfettaria mutuata completamente dal quadro di riferimento predisposto dall’Unione europea per il finanziamento di analoghi percorsi di mobilità finanziati attraverso programmi a gestione diretta. L’UCS 14 costituisce l’applicazione della somma forfettaria definita nell’ambito del Progetto Interregionale “Verso un sistema integrato di alta formazione” a cui ha preso parte anche la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
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