N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dalla L.R. 31/10/2017, n. 16.

Il comma 1 dell’articolo 9 così recitava:

1. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 19 della l.r. 28/1999, come aggiunto dall’articolo 52 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22, è aggiunto il seguente:

“3 quater. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 bis si applicano le disposizioni in materia di orari contenute nel titolo IV del d.lgs. 114/1998, con l’esclusione dell’articolo 13, comma 1.”.”

Dalla redazione