Articolo abrogato dalla L.R. 01/03/2016, n. 5.

L’articolo 5 così recitava:

“Articolo 5 (Competenze delle Comunità Montane)

1. Le Comunità Montane, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della L. 225/1992, concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) raccolta e trasferimento alle Province dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza;

b) attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e ambientale;

c) assistenza tecnica ai Comuni colpiti da calamità e partecipazione alle fasi di rilevazione sistematica del danno occorso;

d) organizzazione di squadre intercomunali di volontariato;

e) funzioni delegate dai Comuni.”

Dalla redazione