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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Liguria 27/10/2017, n. 3
Regolam. R. Liguria 27/10/2017, n. 3
Regolam. R. Liguria 27/10/2017, n. 3
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Articolo 1 - (Disposizioni generali)1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri per animali) nel rispetto della vigente normativa a tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e dell’ambiente. |
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Articolo 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Animale d’affezione (o da compagnia): animale che convive con l’uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia, ovvero cani, gatti, furetti, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, sauri; |
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Articolo 3 - (Procedure autorizzative)1. Ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 25/2015, |
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Articolo 4 - (Procedura edilizia)1. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione e gli interventi edilizi secondo la normativa vigente, dalla documentazione tecnico amministrativa di seguito elencata: a) relazione |
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Articolo 5 - (Zona di rispetto)1. Ai sensi dell’art |
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Articolo 6 - (Caratteristiche tecniche)1. I cimiteri per animali devono avere una recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di colore verde e con esclusione di semplice rete metallica, realizzata in modo tale da impedire l’ingresso di animali predatori. 2. I cimiteri per animali d’affezione devono prevedere apposite aree destinate a fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconos |
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Articolo 7 - (Caratteristiche funzionali)1. I cimiteri per animali devono essere dotati di allacciamenti all’impianto idrico, fognario e alla rete elettrica. 2. I cimiteri in particolare: a) devono essere dotati di acqua potabile e di servizio igienico accessibile, completo, visibile e utilizzabile anche dal pubblico; |
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Articolo 8 - (Accettazione delle spoglie)1. I limiti di taglia per l’accettazione delle spoglie sono di norma non oltre Kg 90 di peso, salvo autorizzazione del Comune, previo parere consultivo dell’ ASL competente per territorio. |
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Articolo 9 - (Compiti del gestore dei cimiteri)1. Il gestore del cimitero deve gestire correttamente la struttura, attenendosi a tutte le disposizioni previste nel presente regolamento e nella normativa vigente. 2. Il gestore, in particolare, deve: a) controllare l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l’ASL; |
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Articolo 10 - (Registro delle presenze)1. Il gestore deve registrare su registro cartaceo o informatico le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri ricevuti. 2. Nel registro devono essere indicati: |
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Articolo 11 - (Sistema di seppellimento)1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica. 2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l&r |
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Articolo 12 - (Impianti e funzioni collaterali)1. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali: a) ufficio con attesa per il pubblico; |
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Articolo 13 - (Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti ai sensi del decre |
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Articolo 14 - (Vigilanza)1. La vigilanza sanitaria sull’esercizio dei cimiteri per animali d’affezione è affidata alla ASL compe |
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Articolo 15 - (Sanzioni)1. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l’inosservanza alle disposizioni del presente regolamento è sanzio |
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