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Sent. C. Giustizia UE 14/09/2017, n. C-132/16

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad un terzo - Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo - Fornitura del servizio a titolo gratuito ad un terzo - Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come componente delle spese generali del soggetto passivo - Determinazione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo.

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora quest’ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell’ambito delle loro attività economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni.

Dalla redazione