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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/10/2017, n. 0240/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/10/2017, n. 0240/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/10/2017, n. 0240/Pres.
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[Premessa]IL PRESIDENTE VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 7), il quale ha modificato l'articolo 3 d |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzio |
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Art. 2 - Autorizzazione1. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fine di lucro e di aziende agri-turistico- venatorie, previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fa |
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Art. 3 - Tabellazione1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 6/2008, i confini dell'azienda faunistico-venatoria e dell'azienda agri-turistico-venator |
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Art. 4 - Spazi naturali permanenti1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 6/2008, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima, singolarmente o in misura complessiva, dell'8 per cento della superficie dell'azienda. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) boschi: l'insieme delle formazioni vegetali, di origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza di vegetazione arborea associata a quella |
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Art. 5 - Tipi di azienda venatoria1. L'azienda faunistico-venatoria e l'azienda agri-turistico-venatoria possono essere: |
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CAPO II - Aziende faunistico-venatorie |
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Art. 6 - Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale sono: a) la proprietà o conduzione dei terreni; |
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Art. 7 - Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono: |
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Art. 8 - Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. 2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti document |
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Art. 9 - Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. 2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti: |
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Art. 10 - Rinnovo dell'autorizzazione1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria almeno centottant |
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Art. 11 - Esercizio della caccia1. Hanno titolo ad esercitare la caccia in un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale il legale rappresentante e il proprietario o conduttore dell'azienda stessa, purché muniti del tesserino venatorio regionale. 2. Hanno titolo ad esercitare la caccia in un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo il legale rappresentante dell'azienda stessa e ciascun proprietario o conduttore associato, purché muniti del tesserino venatorio regionale. 3. Il diritto di caccia nell'azienda faunistico-venato |
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Art. 12 - Obblighi1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 6/2008, le aziende faunistico-venatorie trasmettono entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente in materia faunistico - venatoria: a) copia dell'elenco de |
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CAPO III - Aziende agri-turistico-venatorie |
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Art. 13 - Requisiti per l'istituzione di azienda agri-turistico-venatoria1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria sono: a) la proprietà o conduzione dei terreni; b) l'iscrizione di almeno uno dei proprietari o dei conduttori nell'elenco degl |
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Art. 14 - Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda agri-turisticovenatoria1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. 2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti: a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei p |
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Art. 15 - Rinnovo dell'autorizzazione1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria almeno centottanta giorni pri |
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Art. 16 - Obblighi1. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti per |
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CAPO IV - Disposizioni comuni alle aziende venatorie |
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Art. 17 - Variazioni soggettive1. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario o conduttore dell'azienda faunistico-venatoria o dell |
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Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione1. L'autorizzazione di cui agli articoli 2, 10 e 15 è revocata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria: a) per il venire meno di uno o più requisiti |
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CAPO IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 19 - Rinvio1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la normativa statale e regionale in materia faunis |
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Art. 20 - Disposizione transitoria1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale |
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