Comma abrogato dalla L.R. 20/10/2017, n. 34.

Il comma 15 dell’articolo 4 così recitava:

“15. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'indennizzo può avere decorrenza retroattiva rispetto al momento della quantificazione, per un periodo non superiore a cinque anni. L'onere fa carico al proprietario dell'impianto.".”

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