Articolo abrogato con i limiti previsti dal combinato disposto degli articoli 32 della L.R. 43/90 e 2 della L.R. 13/91. L’effetto abrogativo dell’articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 30 della L.R. 43/90, come previsto dall’articolo 34 della L.R. 22/96. Per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 1, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres., ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall’articolo 8 del medesimo Regolamento, è abrogato il presente articolo. Le norme rimangono in vigore fino all’espletamento della norma transitoria di cui all’articolo 7, comma 3, del citato Regolamento.

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