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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154
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[Premessa]IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Mini |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito ind |
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Art. 2. - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonch&eacut |
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Art. 3. - Specificità degli interventi1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all’articolo 12 del medesimo |
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TITOLO II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE |
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Capo I - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI |
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Art. 4. - Qualificazione |
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Art. 5. - Requisiti generali1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato |
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Art. 6. - Requisiti speciali1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’art |
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Art. 7. - Idoneità tecnica1. L’idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati: a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 13; b) avvenuta |
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Art. 8. - Idoneità organizzativa1. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l’impresa. 2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneità è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno il quaranta per cen |
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Art. 9. - Capacità economica e finanziaria1. L’adeguata capacità economica e finanziaria dell’esecutore dei lavori è dimostrata dall&rsquo |
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Art. 10. - Modalità di verifica ai fini dell’attestazione1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubbl |
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Art. 11. - Lavori utili per la qualificazione1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all’articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell’articolo 102 del Codice dei contratti pubblici. |
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Art. 12. - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: |
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Capo II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DIRETTORI TECNICI |
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Art. 13. - Direttore tecnico1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti. 2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d&rsq |
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TITOLO III - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI |
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Capo I - LIVELLI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE |
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Art. 14. - Attività di progettazione1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo. L’elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all’elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, d |
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Art. 15. - Progetto di fattibilità tecnica ed economica1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilità tecnica ed economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale. 2. Sono documenti del progetto di fattibilità: |
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Art. 16. - Scheda tecnica1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degl |
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Art. 17. - Progetto definitivo1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all’intero complesso e al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazi |
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Art. 18. - Progetto esecutivo1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate c |
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Art. 19. - Progettazione dello scavo archeologico1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l’impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. 2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica e |
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Art. 20. - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondime |
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Art. 21. - Verifica dei progetti1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all’attività di verifica, avvalendosi altresì: a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico: |
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Capo II - SOGGETTI INCARICATI DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI |
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Art. 22. - Progettazione, direzione lavori e attività accessorie1. Secondo quanto disposto dall’articolo 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio prof |
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TITOLO IV - SOMMA URGENZA |
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Art. 23. - Tipi di intervento per i quali è consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza1. L’esecuzione dei lavori di cui al presente decreto è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni |
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TITOLO V - ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI |
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Art. 24. - Collaudo1. Per il collaudo in corso d’opera di cui all’articolo 150 del Codice dei contratti pubblici la composizione dell’organo che vi provvede è determinata dai commi successivi del presente articolo. 2. Per il collaudo dei beni relativi alle |
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Art. 25. - Lavori di manutenzione1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme su |
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Art. 26. - Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti dall’articolo 102, comma 9, del Codice dei contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica dello |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 27. - Abrogazioni1. Ai sensi dell’articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall’entrata in vigore del presente decreto cessano |
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Art. 28. - Disposizioni transitorie e finali1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 3. I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. |
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