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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 17/10/2017, n. 59
L. R. Toscana 17/10/2017, n. 59
L. R. Toscana 17/10/2017, n. 59
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque intern |
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Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 7/20051. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regi |
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Art. 2 - Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/20051. II comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente: &ldq |
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Art. 3 - Consulta ittica regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/20051. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente: “2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delega |
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Art. 4 - Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 7/20051. Il comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente: “1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare |
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Art. 5 - Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 7/20051. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 7/2005 è inserito il seguente: “Art. 4 ter - Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regi |
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Art. 6 - Concessione di acqua per la piscicoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 7/20051. Il comma 2 dell’a |
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Art. 7 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 7/20051. L’articolo 8 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 8 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne 1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2 sono soggette a pianificazione. |
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Art. 8 - Impianti per la pesca a pagamento. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 7/20051. L’articolo 12 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Impianti per la pesca a pagamento |
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Art. 10 - Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 7/20051. L’articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 14 - Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna |
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Art. 11 - Licenze di pesca. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 7/20051. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 15 |
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Art. 14 - Divieti. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 7/20051. Dopo l’articolo 18 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente: “Art. 18 bis - Divieti 1. È vietato disporre reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua. 2. Sono altresì vietate le seguenti attività: |
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Art. 15 - Sanzioni amministrative. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 7/20051. L’articolo 19 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 19 - Sanzioni amministrative 1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00. 2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all’organo che ha operato l’accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1. |
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Art. 16 - Vigilanza e sanzioni. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 7/2005 |
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Art. 17 - Guardie ittiche volontarie. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 7/20051. Dopo l’articolo 20 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente: “Art. 20 bis - Guardie ittiche volontarie |
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Art. 19 - Norma transitoria1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7). |
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