Articolo abrogato dalla L.P. 30/06/2017, n. 6.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8 - Modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità

1. All’articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: “il termine è dimezzato nel caso di varianti;” sono soppresse;

b) nel comma 4 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La struttura e gli enti previsti dal primo periodo esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di tale termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori.”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Nel caso di varianti che non richiedano la sottoposizione a valutazione strategica, i termini previsti dai commi 3 e 4, ad eccezione di quello previsto per il parere della commissione del Consiglio provinciale, sono dimezzati.”;

d) nel comma 5 dopo le parole: “e delle osservazioni pervenute” sono inserite le seguenti: “e motivando espressamente l’eventuale scostamento dai pareri acquisiti”;

e) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: “Le amministrazioni coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in fasi successive, su scelte già effettuate dal piano medesimo.”

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