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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/09/2017, n. 0210/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/09/2017, n. 0210/Pres.
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 23/02/2018, n. 335
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[Premessa]IL PRESIDENTE VISTO l'articolo 24 "autorecupero", comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che prevede che al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente, sostenere finalità pubbliche di interesse sociale, la Regione sostiene i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare ad uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo; |
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Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di autorecupero cui all'articolo 24, di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) |
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CAPO I - Oggetto e definizioni |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi dire |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: |
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CAPO II - Realizzazione delle iniziative |
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Art. 3 - Beneficiari e soggetti attuatori1. Per le iniziative di cui all'articolo 6 i Comuni e gli altri enti pubblici, beneficiari degli incentivi ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1/2016, concedono, in quanto titolari del diritto di proprietà su un immobile o su unità im |
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Art. 4 - Destinatari finali1. I destinatari finali sono le persone fisiche che, per le specifiche esigenze legate alla loro residenzialità, si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016 e successivamente adibiscono a dimora abituale le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative di cui all'articolo 5. 2. Tra i destinatari finali particolare attenzione dovrà essere riservata a: a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; |
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Art. 6 - Auto-recupero1. Per auto-recupero di cui all'artic |
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Art. 7 - Coabitare sociale1. Per coabitare sociale, di seguito co-housing, di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2016 si intende un modo di vivere improntato alla socialità, alla partecipazione e alla collaborazione che, generalmente, presenta alcuni |
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CAPO III - Incentivi |
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Art. 10 - Spese ammissibili1. Sono ammissibili le spese, nelle voci e per le specifiche indicate al comma 2, sostenute e rimaste effettivamente a carico del beneficiario. Il contributo copre i costi riconducibili agli interventi edilizi e i costi riconducibili all'acquisizione della titolarità del diritto di proprietà o di superficie qualora intervenga in data successiva alla presentazione della domanda e ne costituisca quindi spesa ammissibile. 2. Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 56 comma 2 e 59 comma |
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CAPO IV - Procedimento contributivo |
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Art. 12 - Presentazione della domanda1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione, del Piano annuale di cui all'articolo 4, comma 4, legge regionale 1/2016. 2. La domanda è presentata prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisizione della titolarità del diritto di proprietà o di superficie. 3. La domanda, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente, è sottoscritta dal richiedente persona fisica ovvero dal legale rappresentante se persona giuridica. |
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Art. 13 - Criteri di priorità, punteggi e formazione delle graduatorie1. Ai fini della formazione delle graduatorie riferite, rispettivamente, alle iniziative di cui agli articoli 6, 7 e 8, costituiscono parametri oggettivi predeterminati, in osservanza dell'articolo 36 comma 2 della legge regionale 7/2000, i seguenti criteri di selezione: a) priorità attribuita all'iniziativa dal Tavolo territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 1/2016 in coerenza con il disposto di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo medesimo: |
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Art. 14 - Approvazione delle graduatorie e prenotazione delle risorse1. Con decreto del Direttore centrale entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 comma 1, sono approvate le graduatorie delle domande con riferimento, rispettivamente, alle iniziative di cui agli artico |
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Art. 15 - Produzione dei documenti1. La documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del |
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Art. 16 - Documentazione per la concessione del contributo1. A seguito di ammissione a contributo di cui all'articolo 14, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria viene inviata un'apposita nota di richiesta della documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione alla natura giuridica del richiedente, necessaria alla concessione del contributo da presentare entro il termine perentorio ivi fissato. 2. Gli enti pubblici o i soggetti privati |
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Art. 17 - Concessione del contributo1. La Regione controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro centoventi giorni dalla sua |
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Art. 18 - Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo per gli enti pubblici o i soggetti privati a partecipazione pubblica1. A seguito della concessione del contributo cui all'articolo 17 e ai sensi degli articoli 56, 57 e 58 della legge regionale 14/2002 viene inviata un'apposita nota con la richiesta di presentazione entro il termine perentorio ivi fissato della seguente documentazione: documento attestante la titolarità del diritto di proprietà o di superficie sul bene oggetto dell'iniziativa, progetto definitivo dell'opera, dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento del soggetto beneficiario che attesti che l'attività per la quale l'incentivo |
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Art. 19 - Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo per i soggetti privati1. A seguito della concessione del contributo cui all'articolo 17 ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002 viene inviata un'apposita nota con la richiesta di presentazione entro il termine perentorio ivi fissato della seguente documentazione necessaria alla determinazione del contributo: documento attestante la titolarità del diritto di proprietà o di superficie sul bene oggetto dell'iniziativa, eventuali elaborati tecnici progettuali se non già presentati, dichiarazione di fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione dell'intervento in conformità al progetto. Con la medesima nota sono richiesti gli eventuali ulteriori documenti necessari in relazione alla specifica natura giuridica dei beneficiari, dei soggetti attuatori e alla tipologia delle iniziative finanziate. 2. Il contributo è erogato, previa richiest |
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CAPO V - Obblighi e vincoli in capo ai beneficiari |
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Art. 20 - Obblighi dei beneficiari e conseguenze del mancato rispetto1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, per un periodo non inferiore a |
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Art. 21 - Controlli e verifiche1. La Regione effettua la vigilanza e il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettiv |
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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