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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 25/09/2017, n. 10/R
D. P.G.R. Piemonte 25/09/2017, n. 10/R
D. P.G.R. Piemonte 25/09/2017, n. 10/R
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Istituzione1. Le Agenzie turistiche locali (A.T.L.) provvedono all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.) e ne danno comunicazione alla Regione entro 15 |
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Art. 3 - Attività degli uffici di informazione e di accoglienza turistica - I.A.T.1. Gli uffici I.A.T. svolgono attività di informazione ed accoglienza turistica. 2. I servizi di informazione e accoglienza turistica erogati dagli uffici I.A.T. sono finalizzati al |
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Art. 4 - Attività di coordinamento delle A.T.L.1. L'A.T.L. organizza e coordina le attività delle strutture I.A.T. comprese nel proprio territorio, nella raccolta |
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Art. 5 - Punti informativi1. Gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e i consorzi di operatori turistici possono istituire, ai sensi de |
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TITOLO II - Servizi |
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Art. 6 - Servizi offerti dagli I.A.T.1. I servizi di informazione e di accoglienza offerti dalle strutture I.A.T. ai turisti sono prestati a titolo gratuito, s |
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Art. 7 - Servizi di informazione turistica1. Gli uffici I.A.T., nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 del presente regolamento, forniscono informazioni relative a: a) servizi e prodotti turistici disponibili; |
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Art. 8 - Servizi di accoglienza turistica1. Gli uffici IAT, nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2, comma 5, possono assicurare: a) la prenotazione di servizi turistici locali (es. guide turistiche, accompagnatori naturalistici, accompagnatori mountain bike (MTB), guide alpine) da effettuarsi nel rispetto del criterio di imparzialità e rotazione; b) l'organizzazione, anche in collaborazione con operatori privati e pubblici, di itinerari di visita, escursioni in ambito locale, educational tou |
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Art. 9 - Servizi di back office1. Gli uffici I.A.T., al fine di assicurare i servizi di informazione e accoglienza turistica, svolgono altresì le seguenti attività di back office: a) supporto per le strutture ricettive nella consegna e compilazione delle schede annuali di denuncia dei prezzi; b) erogazione e condivisione di un costante flusso di dati, informazioni e relazioni utili alla qualificazione e alla promozione turistica dell'area, con la sede dell'A.T.L. e con gli altri uffici I.A.T. della rete; |
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Art. 10 - Standard di qualità nella erogazione dei servizi1. Ogni ufficio I.A.T. del Piemonte deve garantire un sistema di soddisfazione dell'utenza. |
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Art. 11 - Materiale editoriale di promozione turistica1. L'attività degli uffici I.A.T. deve essere supportata da prodotti editoriali adeguati, aggiornati e multilingue, |
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TITOLO III - Organizzazione e personale degli uffici I.A.T. |
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Art. 12 - Ubicazione1. Gli uffici I.A.T. devono essere ubicati in zone centrali o in posizione turisticamente strategica rispetto alla destinazione nonché ai luoghi di maggior interesse e affluenza turistica. |
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Art. 13 - Locali, attrezzature, arredi e segni distintivi1. I locali degli uffici I.A.T. devono essere confortevoli, recare una corretta identificazione dei servizi erogati, essere accessibili ai disabili, dotati di adeguata porta di accesso e con bancone ad altezza adeguata. 2. Gli uffici I.A.T. possono essere dotati di sale attrezzate per riunioni, corsi di formazione e conferenze. 3. Gli uffici I.A.T. devono essere dotati di strumenti informatici adeguati ed aggiornati, con par |
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Art. 14 - Orari di apertura al pubblico1. I giorni e gli orari di apertura degli uffici I.A.T. sono definiti in base alla ricettività del territorio, alla tipologia della struttura e dei servizi prestati, dei flussi turistici e della loro stagionalità. 2. La struttura I.A.T. presente nel capoluogo di Regione deve assicurare orari di apertura al pubblico sei giorni su sette, compresi i giorni festivi, per almeno otto ore giornaliere. Qualora, nel capoluogo di Regione siano presenti più strutture IAT, l'obbligo di apertura di sei giorni su sette può essere rispettato garantendo l'apertura di almeno una delle strutture, consentendo la chiusura delle altre in una giornata infrasettimanale, pur nel rispetto dell'apertura al pubblico di otto ore giornaliere. 3. La struttura I.A.T. presente nel capoluogo di Provincia o la struttura IAT comunque presente presso la sede principale corrispondente ad uno degli ambiti territo |
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Art. 15 - Personale delle strutture I.A.T.1. L'attività di informazione ed accoglienza turistica deve essere svolta da personale professionale e formato. 2. I requisiti fondamentali che gli operatori dell'ufficio I.A.T. devono possedere sono: a) conoscenza professionale del territorio piemontese e delle sue attrattive turistiche, culturali ed enogastronomiche; b) ottima proprietà di linguaggio e capacità di comunicazione; c) conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui l'inglese, parlate e scritte; |
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Art. 16 - Referente Ufficio I.A.T.1. Il referente dell'ufficio I.A.T. viene individuato dal direttore dell'A.T.L. tra il personale assegnato allo specifico |
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Art. 17 - Relazione annuale1. Il referente della struttura I.A.T. predispone una relazione annuale sulle attività svolte, sulla loro efficacia |
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TITOLO IV - Vigilanza |
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Art. 18 - Segnalazioni1. Ogni struttura I.A.T., in collaborazione con l'A.T.L. svolge l'attività di raccolta di reclami, disservizi e con |
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Art. 19 - Vigilanza1. Il referente dell'ufficio I.A.T., in caso di sopravvenute inadempienze o disfunzioni tali da ricadere sul normale servizio svolto, è tenuto a dare immediata formale comunicazione al Responsabile di Area o al Direttore dell'A.T.L. per l'adozione delle misure necessarie alla rimozione delle cause del disservizio. 2. L'A.T.L., con cadenza periodica almeno quadrimestrale, verifica la fun |
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TITOLO V - Disposizioni finali |
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Art. 20 - Disposizioni finali1. Le A.T.L. si adeguano alle disposizioni di cui al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. |
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