Articolo abrogato dal D.P.G.R. 16/08/2016, n. 61/R.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - Comitato regionale di coordinamento

1. Per garantire l’omogeneità su tutto il territorio nell’esercizio delle funzioni disciplinate dal presente regolamento, gli enti competenti si avvalgono del supporto del Comitato regionale di coordinamento di cui all’ articolo 3-bis della l.r. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento).”

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