Articolo abrogato dalla L.P. 02/08/2017, n. 9, così recitava:

“Art. 50 bis - Imprese cooperative

1. A riconoscimento della funzione sociale della cooperazione senza fini di lucro, con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono individuati specifici settori di contrattazione che possono essere riservati a cooperative o loro consorzi, ove l’importo o valore del contratto non superi 300 milioni di lire. Ai fini dell’adozione del predetto regolamento la Giunta provinciale provvede sentita la competente commissione legislativa.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma la deliberazione a contrarre può, quando ciò risulti manifestamente opportuno ed economicamente conveniente, far luogo a gare riservate a cooperative o loro consorzi preferibilmente aventi sede o svolgenti attività nella provincia di Trento.”

Dalla redazione