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Sent. C. Giustizia UE 14/09/2017, n. C-223/16

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 47, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 3 - Offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti al fine di soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice - Perdita delle capacità richieste da parte di tali soggetti - Normativa nazionale che prevede l’esclusione dell’offerente dalla gara e l’aggiudicazione dell’appalto a un concorrente.

L’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità per l’operatore economico, che partecipa a una gara d’appalto, di sostituire un’impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta, e che determina l’esclusione automatica del suddetto operatore.

Dalla redazione