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Sent. C. Giustizia UE 10/07/2017, n. C-93/16

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Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Marchio dell’Unione europea - Carattere unitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) - Protezione uniforme del diritto conferito dal marchio dell’Unione europea contro il rischio di confusione e il pregiudizio alla notorietà - Coesistenza pacifica di tale marchio con un marchio nazionale utilizzato da un terzo in una parte dell’Unione europea - Assenza di coesistenza pacifica in altre parti dell’Unione - Percezione del consumatore medio - Differenze nella percezione che possono sussistere in diverse parti dell’Unione.

1) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell’Unione europea, un marchio dell’Unione europea e un marchio nazionale coesistano pacificamente non consente di concludere che in un’altra parte dell’Unione, in cui tale coesistenza pacifica tra il marchio dell’Unione europea e il segno nazionale identico ad esso manca, non sussiste rischio di confusione tra detto marchio dell’Unione europea e detto segno.

2) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che gli elementi che, secondo il Tribunale dei marchi dell’Unione europea investito di un’azione per contraffazione, sarebbero rilevanti per valutare se il titolare di un marchio dell’Unione europea possa vietare l’uso di un segno in una parte dell’Unione europea non compresa in tale azione possono essere presi in considerazione dal medesimo tribunale per valutare se tale titolare possa vietare l’uso del segno nella parte dell’Unione alla quale si riferisce l’azione suddetta, purché le condizioni del mercato e le circostanze socioculturali non siano significativamente diverse nell’una di dette parti dell’Unione rispetto all’altra.

3) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell’Unione europea, un marchio dell’Unione europea che gode di notorietà e un segno coesistano pacificamente non consente di concludere che in un’altra parte dell’Unione, in cui tale coesistenza pacifica manca, sussiste un giusto motivo che legittima l’uso di tale segno.

Dalla redazione