Comma abrogato dalla L.R. 18/07/2017, n. 16.

Il comma 1 dell’articolo 23 così recitava:

“1. Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede all'indizione della conferenza di servizi.”

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