Articolo abrogato dalla L.R. 18/07/2017, n. 16.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - Disposizioni sui tassi bancari

Per la fissazione dei tassi praticati dagli Istituti finanziatori e dei tassi agevolati posti a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10.”

Dalla redazione