La L. 51/93 definisce che: "Le disposizioni di cui al 1 comma dell'art. 9 della L.R. 12 febbraio 1990 n. 3 si applicano anche alle opere pubbliche comprese in programma approvati dal Consiglio Regionale nel periodo di tempo intercorso tra la data di adozione dei Piani Paesistici di area vasta e la data della delibera di controdeduzioni alle osservazioni nei confronti dei citati piani.

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