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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 02/08/2017, n. 9
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Stralcio.
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Capo I - Modificazioni di leggi provinciali |
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis |
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Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)1. Nel numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, dopo le parole: "degli effetti civili del matrimonio" sono inserite le seguenti: "; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della presente legge, di una comunicaz |
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Art. 5 - Omissis |
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Art. 6 - Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. Nel comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "mancato accoglimento delle osservazioni formulate" sono inserite le seguenti: "; anche in relazione a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017 s'intende che il relat |
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Art. 7 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del |
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Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alle società provinciali1-2. Omissis 3. All'articolo 7 |
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Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2014 le parole: "della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)" sono sostituite dalle seguenti: "della Provincia, delle su |
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Art. 10 - Art. 19 - Omissis |
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Art. 20 - Integrazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono inseriti i seguenti: "2 bis. Per gli scopi del comma 2 la Provincia può sostenere progetti di rilevante valenza finalizzati all'acquisizione e valorizzazione di beni architettonici di notevole interesse culturale e di eventuali relative pertinenze nei quali è esercitata o si prevede di esercitare un'attività economica nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. A tal fine può concedere: |
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Art. 21 - Art. 22 - Omissis |
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Art. 23 - Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: "e la realizzazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi". 2. Dopo il comma 2 dell'art |
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Art. 24 - Integrazione dell'articolo 15 quater della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente: |
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis |
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Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: ", compresa la realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico". 2. Alla fine della lettera a) del comma |
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Art. 28 - Art. 30 - Omissis |
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Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)1. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3 le parole: "entro il 30 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre di ogni anno"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3 bis. Per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Questa d |
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Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)1. All'articolo 10 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 6 le parole: "dal singolo professionista e inserite nel curriculum professionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'operatore economico"; b) il comma 7 è abrogato. 2. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: "l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, se affida la progettazione a soggetti diversi dal personale dipendente". 3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato. 4. L'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato. |
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Art. 33 - Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati1. All'articolo 63 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 4 e 5 sono abrogati; b) nel comma 3 le parole: "contemplate nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti". 2. Nel comma 1 bis dell'articolo 16 della legge provinciale 11 se |
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Art. 34 - Abrogazione di disposizioni superate1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 50 bis della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), e articolo 18 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44; b) comma 2 dell'articolo 93 del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987); |
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Art. 35 - Art. 36 - Omissis |
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Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 37 - Art. 40 - Omissis |
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Art. 41 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regio |
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Tabella A - Tabella E - Omissis |
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27/11/2024
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