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L. R. Emilia Romagna 31/05/2017, n. 8

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/06/2024, n. 7
- L.R. 13/05/2024, n. 2
- L.R. 30/07/2019, n. 13
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell’Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell’individuo in dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della wellness valley, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera e) della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)).

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Art. 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sport:

a) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative; N2

b) promozione, in collaborazione con gli enti locali, della cultura dello sport, anche come elemento d’inclusione sociale, e dell’accessibilità, anche gratuita, delle strutture sportive e dei loro servizi, con particolare attenzione alle persone in condizione di fragilità;

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Art. 3 - Programmazione regionale

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale dello sport con cui, sulla base di un'analisi della situazione generale del territorio in materia, come risultante anche dalle precedenti programmazioni, individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva.

2. Il Piano triennale dello sport detta, in particolare, indirizzi per:

a) la realizzazione di sinergie fra le politiche per la promozione delle attività motorie e sportive, in particolare con quelle di promozione e tutela de

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Art. 4 - Funzioni dei comuni e degli altri enti locali

1. I comuni e le loro unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21

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Art. 5 - Contributi regionali

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione concede contributi, nell’ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:

a) i soggetti ammissibili al contributo;

b) gli interventi e le iniziative finanziabili;

c) i criteri per l’attribuzione dei contributi;

d) la rendicontazione delle spese sostenute e l’effettuazione dei relativi controlli.

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Art. 6 - Monitoraggio e ricerca

1. La Regione, anche nell'ambito delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, mediante la raccolta di informazioni e dati, al ine di perseguire una puntuale conoscenz

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Art. 7 - Formazione

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI e il CIP, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitari

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Art. 8 - Promozione delle attività motorie e sportive nell'organizzazione dell'attività didattica

1. La Regione riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo e nelle società sportive dilettantistiche, la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e t

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Art. 9 - Conferenza sullo sport

1. La Giunta regionale istituisce la Conferenza sullo sport, nominata dal Presidente della Giunta regionale, quale organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca.

2. Sono membri della Conferenza:

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Art. 10 - Dichiarazione di pubblica utilità

1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui all’artic

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Art. 11 - Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante

1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.

2. L’istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e ist

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Art. 12 - Sanzioni

1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 11 per l’avvio d

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Art. 13 - Affidamento degli impianti

1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.

2. Gli enti locali disciplinano le c

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Art. 14 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.

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Art. 15 - Lotta al doping

1. La Regione riconosce il doping quale pratica negativa nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove la salute individuale e collet

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Art. 16 - Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con riferimento alla

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Art. 17 - Abrogazioni

1. La

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Art. 18 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie

1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce:

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Art. 19 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 

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