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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 18/E
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1. PremessaL’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, ha introdotto modifiche all’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito CCE) di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, aggiungendo, alla fine del citato comma 3, il seguente periodo: “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non cost |
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2. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioneAl fine di inquadrare compiutamente, sotto il profilo tecnico catastale, gli immobili che, a decorrere dal 1° luglio 2016, non sono da considerarsi “unità immobiliari” e non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi del predetto articolo 86 del CCE, occorre preliminarmente richiamare, per quanto qui di interesse, le seguenti definizioni, di cui all’art. 1 del CCE e all’art. 2 del decreto legislativo n. 33 del 2016: - Rete di comunicazione elettronica ad alta velocità (art. 2, comma 1, lettera e, del decreto legislativo n. 33 del 2016): “una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s”; - Reti di comunicazione elettronica (art. 1, comma 1, lettera dd, del CCE): “i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato”; - Rete pubblica di comunicazioni (art. 1, comma 1, lettera aa, del CCE): |
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3. Iscrizione in catasto delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioneTenuto conto che l’istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio, la nuova previsione normativa, richiamata in premessa, di esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle “unità immobiliari” N6 e dal computo della rendita catastale, non esclude peraltro che tali beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale. Infatti, l’art. 3, comma 2, del menzionato decreto ministeriale n. 28 del 1998 già prevede la possibilità di iscrizione in catasto, ai soli fini della loro identificazione, di una serie di beni immobili che, in ragione della loro natura o della loro condizione tecnico-fisica, non sono considerati suscettibili di produrre un reddito proprio e sono pertanto censiti senza attribuzione di rendita catastale. In tale contesto, si ritiene necessario integrare il quadro di qualificazione vigente con una |
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4. Disposizioni finaliA far data dal 3 luglio 2017, gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere predisposti con la nuova versione 4.00.4 della procedura Docfa, resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia, che consente le dichiarazioni in catasto, utilizzando la categoria F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. La predetta nuova versione deve comunque essere utilizzata per le dichiarazioni catastali finalizzate all’aggiornamento dei dati censuari, relativi agli immobili costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. Per tutte le altre dichiarazioni, può continuare ad essere utilizzata anche la precedente versione 4.00.3 della |
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