Articolo abrogato dalla L. 30/03/1998, n. 88.

L’articolo 42 così recitava:

“Art. 42.

Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.

Detto termine sarà prorogato di cinque in cinque anni su richiesta dell'interessato.”

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