Articolo abrogato dalla L. 30/03/1998, n. 88.

L’articolo 38 così recitava:

“Art. 38.

Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e le valute, può, di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.”

Dalla redazione