a) art. 2, comma 1 lett. i) che prevede, tra le funzioni di competenza della Regione che richiedono un esercizio unitario a livello regionale, la promozione ed il coordinamento della formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell’inventario del patrimonio destinato ai servizi abitativi, nonché la rilevazione periodica del patrimonio ad uso residenziale pubblico e privato non utilizzato;
b) art. 5, comma 4, secondo il quale la Giunta regionale disciplina le modalità per l’attività e il funzionamento dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, definendo metodi di rilevazione ai fini dell’anagrafe regionale dell’utenza e del patrimonio, standard tecnici per la trasmissione dei dati e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni, delle ALER e degli altri operatori accreditati;
c) art. 5, comma 5, che stabilisce che i dati e le informazioni dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo nei confronti della Regione. L’avere adempiuto a tale obbligo è condizi