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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 03/03/2010, n. 28
L.R. Toscana 03/03/2010, n. 28
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto della legge1. La presente legge dispone misure straordinarie per prevenire le situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pu |
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CAPO II - Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali |
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Art. 2 - Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi1. Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) e dal piano di gestione di cui all’articolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia d |
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Art. 3 - Procedure per l’approvazione dei piani stralcio1. La Giunta regionale verifica la conformità dei piani stralcio e dei relativi eventuali aggiornamenti, rispetto agli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale. 2. Ai fini di cui al comma 1 ed in deroga a quan |
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Art. 4 - Disposizioni per le aree sensibili. Aggiornamento dei piani stralcio1. I piani stralcio sono aggiornati tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento, entro sette anni dall’identificazione delle aree sensibili, degli obiettivi di riduzione del carico di azoto totale e fosforo totale di cui all’articolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/2006. N1 “2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 “Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e alla legge regionale |
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Art. 5 - Potere di vigilanza della Giunta regionale1. La Giunta regionale vigila sul rispetto degli adempimenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 ed esercita funzioni di impu |
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Art. 6 - Esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale1. Decorsi i termini per l’approvazione oppure per l’aggiornamento del piano stralcio, senza che l’AATO abbia provveduto o comunque vi abbia provveduto solo in parte o in difformità alle disposizioni de |
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Art. 7 - Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario1. In caso di mancato rispetto degli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, nei tempi previsti nei cronoprogrammi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), l’AATO nel rispetto di quanto previsto all’articolo 152, comma 2, del d.lgs. 152/2006 si sostituisce al soggetto gestore, previa diffida, provvedendo a far eseguire a terzi le opere. 2. Qualora l&rs |
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Art. 8 - Autorizzazioni1. Le province autorizzano in via provvisoria gli scarichi di cui all’articolo 2, comma 2, per |
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CAPO III - Disposizioni acceleratorie per l’attuazione delle misure straordinarie |
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Art. 9 - Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 R (Norme per la tutela delle acque dall&rsqu |
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Art. 10 - Varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio1. Qualora il progetto definitivo degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, determini la necessità di apportare una variante al piano strutturale nei casi di cui all’articolo 21, com |
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Art. 11 - Conferenza per l’acquisizione degli atti preordinati alla realizzazione degli interventi1. Le autorizzazioni, concessioni, intese, concerti, pareri, o altri provvedimenti e atti di assenso |
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Art. 12 - Concessione di contributi regionali1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi prioritari di cui all’articolo 2, comma 2, destinando per l’anno 2010 la somma 7,4 milioni di euro. 2. Ai fini di cui al comma 1 e in coerenza con le priorità e i criteri stabiliti dal piano regionale di azione ambientale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. |
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CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/20061. L’articolo 24 della l.r. 20/2006 R è sostituito dal seguente: “Art. 24 - Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti 1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articol |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/20061. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole “Entro trecentossessantacinqu |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/20061. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente: |
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CAPO V - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) |
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Art. 16 - Inserimento dell’articolo 20 ter della l.r. 25/19981. Dopo l’articolo 20 bis della l.r. 25/1998 R è inserito il seguente: “Art. 20 ter - Acque di miniera 1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l’incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell’accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga: a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera; |
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CAPO VI - Norme finali |
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Art. 17 - Norma finanziaria1. Per l’anno 2010, agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 12 commi 1 e |
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Art. 18 - Durata della legge1. Gli articoli 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2 |
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