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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 03/01/1983, n. 2
L. P. Trento 03/01/1983, n. 2
- L.P. 25/11/1988, n. 44
- L.P. 18/09/1989, n. 7
- L.P. 07/01/1991, n. 1
- L.P. 30/01/1992, n. 6
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- L.P. 12/09/1994, n. 6
- L.P. 13/07/1995, n. 7
- L.P. 17/02/2003, n. 1
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- L.P. 28/12/2009, n. 19
- L.P. 27/12/2010, n. 27
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- L.P. 02/08/2017, n. 9
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Art. 1 - FinalitàLe opere pubbliche di interesse provinciale si eseguono in armonia con gli obiettivi |
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Art. 2 - Piani di intervento per le opere pubbliche1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Giunta provinciale adotta piani di intervento in materia di opere pubbliche di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale. 2. I piani possono essere aggiornati, con validità per il restante periodo di durata, per l’inserimento di opere aventi carattere di urgenza od imprevedibilità o per sopravvenute esigenze di rilevante interesse pubblico, nonché per apportare su motivata richiesta dei singoli comuni, fermo restando il costo complessivo degli interventi di ciascun comune e salvo particolari limitazioni fissate dai piani pluriennali, le necessarie variazioni agli interventi previsti per gli stessi. 3. Con deli |
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Art. 2 bis - Progetti integrati di opere pubbliche1. Per la realizzazione da parte dei comuni e loro consorzi di progetti unitari ed integrati di opere e strutture di pubblica utilità da destinare ad una molteplicità di servizi, ammissibili a finanziamento provinciale in base alle disposizioni recate dalla normativa provinciale di settore o dalla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 e successive modificazioni, la Giunta provinciale provvede ad una valutazione unitaria di tali iniziative nell’ambito del piano di cui |
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Art. 4 - Procedure di spesaI comprensori, i comuni e loro consorzi e gli altri soggetti presentano alla Giunta provinciale i progetti esecutivi delle singole opere previste all’articolo precedente entro i termini fissati con il piano di cui all’articolo 2 della presente legge, corredandoli degli atti di approvazione e delle autorizzazioni e pareri previsti dalle leggi in vigor |
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Capo II - Funzione consultiva |
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Capo III - Modalità d’esecuzione dei lavori |
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Art. 20 - Opere d’arte1. La Provincia destina le seguenti somme all'abbellimento mediante opere d'arte contemporanea di edifici pubblici di nuova realizzazione: a) 10.000 euro per progetti di importo totale compreso tra 1 milione e 3 milioni di euro; b) 15.000 euro per progetti di importo totale superiore a 3 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; |
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Capo V - Disposizioni particolari |
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Art. 42 - Modifiche di alcune modalità contributivePer i fini di cui all’articolo 9 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni, costituisce requisito di priorità la non realizzazione delle opere nell’anno della loro progettazione, ancorché queste siano state incluse nei piani provinciali di intervento. Il pagamento della prima semestralità di contributo di cui al primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive mod |
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Art. 46 - Sistemazione e ampliamento di cimiteriQuando non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario, l’ampliamento dei cimiteri esistenti, nei limiti di cui al successivo comma, pu |
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Art. 48 - Adduttrici a scopo idroelettricoNel caso in cui un dato apporto idrico per usi potabili possa essere utilizzato anche |
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Art. 49 - Progettazione di opere stradali stataliAl fine di integrare il sistema stradale provinciale la Giunta provinciale è a |
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Art. 50 - Sgombero neve su strade comunali1. Per una migliore fruibilità delle strade provinciali la Giunta provinciale, |
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Art. 50 ter - Soppressione di passaggi a livello1. Per la realizzazione delle opere di viabilità di accesso ai manufatti di attraversamento delle linee ferroviarie ovvero di viabilità alternativa al fine della soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie site nel territorio provinciale, la Giunta provinciale è auto |
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Capo VI - Disposizioni finali |
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Art. 52 - Norma transitoriaNella prima applicazione della presente legge, per l’elaborazione dei piani d’intervento sono valide le domande già presentate ai sensi della legge provi |
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Art. 53 - Norme abrogateSono abrogate le disposizioni della legge provinciale 29 luglio 1976, n. 20, e quelle |
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Art. 54 - Progettazione di opere stradali statali: rinvio dell’autorizzazione di spesaPer l’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 49 si provvede con successiva legge autorizzativa di spesa. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. |
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27/11/2024
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