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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 25/11/2009, n. 56
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- L.R. 29/12/2020, n. 32
- L.R. 29/11/2018, n. 22
- L.R. 06/04/2017, n. 7
- L.R. 28/06/2011, n. 15
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità ed ambito di applicazione della legge)1. In attuazione dei principi e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni indicati nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti |
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Art. 2 - (Principi generali)1. L’attività amministrativa della Regione, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, democraticità, pubblicità, proporzionalità e trasparenza. |
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Art. 3 - (Uso della telematica)1. Per conseguire maggiore efficienza e obiettivi di semplificazione nella propria at |
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Art. 4 - (Obbligo di adozione del provvedimento espresso e di comunicazione ai destinatari)1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero il pro |
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Art. 5 - (Obbligo di motivazione)1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubbl |
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Art. 6 - (Criteri per l’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici)1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi e |
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CAPO II - TERMINI DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 7 - (Termini del procedimento)1. Qualora non sia diversamente stabilito da disposizioni di legge, o non sia stato individuato ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni. |
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Art. 8 - (Sospensione dei termini)1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti si intendono sospesi: a) in pendenza |
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CAPO III - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 9 - (Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento)1. Le unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro |
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Art. 10 - (Responsabile del procedimento)1. Il dirigente di ciascuna struttura provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente, in relazione alla rilevanza dell’istruttoria ed al carico di lavoro, la responsabilità dell’istruttoria e di |
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Art. 11 - (Compiti del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; |
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CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Art. 12 - (Comunicazione di avvio del procedimento)1. Qualora non sussistano specifiche ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste dall&rsqu |
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Art. 13 - (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)1. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione personale ai soggetti di cui all’articolo 12 dell’avvio del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La comunicazione deve indicare: |
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Art. 14 - (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli ist |
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Art. 15 - (Intervento nel procedimento)1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i por |
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Art. 16 - (Diritti dei soggetti interessati)1. I soggetti di cui all’articolo 12 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 15 hanno diritto di: |
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Art. 17 - (Accordi con gli interessati)1. Le proposte e le osservazioni presentate a norma dell’articolo 16, comma 1, lettera b), ove non siano di pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono essere accolte e formare oggetto di accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. |
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Art. 18 - (Casi di inapplicabilità)1. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano nei confronti dell&rs |
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CAPO V - SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 19 - (Conferenze di servizi)1. Qualora nell’ambito dell’Amministrazione regionale sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo, ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, la struttura procedente indice, di regola, una conferenza di servizi. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le strutture interessate, e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti. 2. “Con provvedimento della Giunta regionale”N3 sono stabilite le moda |
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Art. 20 - (Accordi tra amministrazioni pubbliche)1. Anche al di fuori dei casi previsti all’articolo 19, ferme restando le fatti |
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Art. 21 - (Pareri e valutazioni tecniche)1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, o un ente dipendente dalla Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nello stesso termine devono essere rilasciati i pareri facoltativi. 2. In caso di decorrenza del ter |
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Art. 22 - (Autocertificazione e presentazione di atti e documenti)1. L’Amministrazione regionale adotta misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (T |
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Art. 23 - (Disciplina del silenzio-assenso e della dichiarazione di inizio attività. Rinvio)1. Per la disciplina del silenzio-assenso e della dichiarazione di inizio attivit&agr |
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CAPO VI - ACCESSO E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
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Art. 24 - (Diritto di accesso)1. Al fine di assicurare la partecipazione all’attività amministrativa e garantirne la trasparenza e l’imparzialità, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti |
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Art. 25 - (Modalità di esercizio del diritto di accesso)1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 2. Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato. |
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Art. 26 - (Obbligo di pubblicazione)1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione dalla legge regionale 24 dic |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 28 - (Abrogazione)1. La legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è abrogata. |
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