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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.P.G.R. Piemonte 21/09/2009, n. 4/PET
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1. PremessaAmministrazioni comunali e operatori del settore hanno sollevato dubbi interpretativi su alcuni aspetti della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20, R inerenti, in modo particolare, i limiti imposti per l’applicazione delle norme in deroga e il rapporto di tali norme con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti. |
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2. Disposizioni a termine per interventi realizzabili in deroga2.1. Per l’applicazione del Capo I della legge, all’articolo 2, si fa riferimento al concetto di unità edilizie, ovvero, a edifici con destinazione d’uso residenziale o ricettiva nonché a edifici rurali ad uso abitativo. Solamente ai fabbricati con tali destinazioni d’uso sono applicabili le previsioni degli articoli 3 e 4 della legge. 2.2. Interventi di ampliamento in deroga 2.2.1. L'articolo 3 limita la possibilità di ampliamento alle unità edilizie intese come edifici uni e bifamiliari autonomi, dotati di aree esterne ad uso esclusivo, compresi anche i fabbricati indipendenti per accesso e individuazione catastale, anche adiacenti ad altri edifici; sono esclusi gli edifici cosiddetti a schiera e quelli di tipo condominiale. Solitamente gli edifici a schiera sono caratterizzati da una progettazione unitaria, non sono costruzioni autonome e distinte, sono unite da almeno un lato (formando la schiera) o tramite una pertinenza e spesso sono regolamentati nel loro complesso sotto forme condominiali. 2.2.2. L’ampliamento si applica agli edifici di cui al punto 2.1 che, alla data del 31 luglio 2009, siano stati realizzati legittimamente o siano in corso di realizzazione con titolo abilitativo efficace, anche se non ancora completati, o che siano stati condonati con un titolo edilizio in sanatoria rilasciato entro tale data. L’intervento di ampliamento deve essere proposto e realizzato in un’unica soluzione progettuale, deve essere realizzato in soluzione unitaria con l’unità abitativa principale e non può costituire una nuova unità immobiliare. Con gli interventi in deroga non è consentito modificare la destinazione d’uso esistente degli edifici interessati, salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. 2.2.3. Riguardo alla trasformazione del piano pilotis, per piano pilotis si intende lo spazio sottostante il primo piano degli edifici compreso nella sagoma di copertura avente solitamente struttura realizzata su pilastri in calcestruzzo armato e/o in acciaio e che costituisce spazio aperto, comune e/o di pertinenza esclusiva. La trasformazione può essere consentita per gli edifici residenziali per i quali sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione lavori alla data del 31 dicembre 2008 e deve essere finalizzata alla realizzazione di volumi ad esclusiva destinazione residenziale; è ammessa in questo caso la creazione di nuove unità immobiliari e l’applicazione è consentita anche per tipologie edilizie diverse da quelle uni e bi-familiari. 2.2.4. Per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata non vi sono riferimenti a una tipologia edilizia particolare; quindi la possibilità di ampliare non è limitata alle sole unità edilizie uni e bifamiliari autonome, ma può essere applicata a tutte le tipologie edilizie. In questo caso è ammessa la creazione di nuove unità immobiliari. 2.2.5. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3 forniscono la misura della quantità massima di volume in ampliamento realizzabile. Il volume esistente, sulla base del quale si calcola il 20% di ampliamento in deroga, per un massimo di 200 metri cubi, va calcolato come segue: |
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3. Snellimento delle procedure edilizie3.1. Denuncia d’inizio attività 3.1.1. L’articolo 8 del Capo II della legge introduce la denuncia d’inizio attività nella legislazione edilizia piemontese. Al momento tale denuncia non è alternativa al permesso di costruire, bensì viene ripresa l |
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4. Interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente4.1. Il Capo III della legge prevede norme a tempo indeterminato e non in deroga agli strumenti urban |
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