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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Umbria 27/07/2009, n. 1064
Delib. G.R. Umbria 27/07/2009, n. 1064
Delib. G.R. Umbria 27/07/2009, n. 1064
Delib. G.R. Umbria 27/07/2009, n. 1064
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE omissis DELIBERA 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO: Legge regionale 11/2009 - art. 48, comma 6. Criteri per la gestione di terre e rocce da scavo. Atto di indirizzo e coordinamento.Visti: - la legge regionale n. 11 del 13 maggio 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 20 maggio 2009, la quale, all’art. 48, comma 6, prevede che, in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge regionale detti i criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo, prevedendo la semplificazione amministrativa per i materiali provenienti dai cantieri di piccole dimensioni; - il Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 300 del 5 maggio 2009) che, al paragrafo 9.1.3, attribuisce alla Giunta regionale la potestà di emanare specifiche linee di indirizzo sulla gestione delle terre e rocce da scavo; - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), in particolare l’art. 186, che permette, in presenza di ben determinate condizioni, la movimentazione e l’utilizzo di terre e rocce da scavo con specifiche modalità distinte della disciplina generale dei rifiuti di cui all’art. 183, comma a) del citato D.Lgs. 152/2006. - la legge 28 gennaio 2009, n. 2 che, introducendo la lettera c-bis al comma 1 dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, ha successivamente escluso dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato”; - |
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CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO(legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 - art. 48 comma 6) |
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1. Campo di applicazioneIl presente atto disciplina la gestione delle Terre e Rocce da Scavo di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private. Il presente atto non si applica: - ai materiali provenienti dalle attività di cava disciplinate dall |
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1.1. Terre e rocce da scavo provenienti da lavori di pronto interventoTerre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di interventi di somma urgenza a seguito di ev |
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1.2. Terre e rocce da scavo provenienti da lavori di sistemazione di aree di pertinenza (microcantieri)Terre e rocce da scavo provenienti di scavi di piccola entità connessi alla sistemazione di ar |
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1.3. Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccola dimensioneTerre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche o private di qualsiasi natu |
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1.4. Terre e Rocce da scavo provenienti da cantieri di grande dimensioneTerre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche o private di qualsiasi natu |
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2. Caratterizzazione delle Terre e rocce da scavoLe terre e rocce da scavo sono distinte in funzione della natura e della qualità del materiale |
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2.1. Natura e qualitàIn relazione alla natura del terreno oggetto di scavo, possono essere distinti i seguenti casi: a) terre e rocce da scavo provenienti da terreni naturali “in situ” (costituiti da suolo o terreno vegetale e rocce coerenti o incoerenti nella loro disposizione geologica naturale o originaria) b) terre e rocce da scavo provenienti da terreni di riporto costituiti esclusivamente dalla compattazione di terreni naturali di cui sopra; |
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2.2. Caratteristiche del sito: aree di presunta contaminazioneAi fini del presente atto sono considerate “Aree a presunta contaminazione” le aree caratterizzate da una delle seguenti condizioni: - aree in cui sono o sono stati in passato localizzati impianti ricadenti: - nell’allegato A del D.M. 16/05/ |
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2.3. Caratterizzazione chimicaL’accertamento delle caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo può essere effettuato in maniera diversificata in relazione: - alla natura e alla qualità dei materiali; - alle caratteristiche dei siti di scavo, ovvero alla provenienza o meno da aree a presunta contaminazione; - alla presenza e pericolosità di potenziali elementi inquinanti; - alla quantità dei materiali movimentati. La caratterizzazione chimica analitica, ovvero la ricerca e conseguente valutazione in concentrazione di elem |
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2.4. Soglie di contaminazioneNel caso sia rilevata l’assenza degli elementi ricercati ovvero la loro presenza in concentrazi |
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3. Modalità di accertamento |
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3.1. lavori di pronto interventoL’accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da lavori di pronto intervento (paragra |
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3.2. lavori di sistemazione di aree di pertinenza (microcantieri)L’accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da lavori di sistemazione di aree di pertinenza (paragrafo1.2) è effettuato in corso d& |
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3.3. cantieri di piccola dimensione (inferiore a 5000 m³)L’accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccola dimensione(paragrafo1.3) è effettuato in fase di progettazione con le seguenti modalità: - qualora le terre e rocce da scavo siano costituite da terreni naturali (“in situ” o di riporto, come definiti nel paragrafo 2.1) e non derivino da una delle aree “a presunta contaminazione” di cui al paragrafo 2.2 la caratterizzazione chimica è effettuata in fase di indagine geologica e attestata dalla relazione geologica allegata al progetto; - qualora le terre e rocce da scavo provengano da terreni di riporto costituiti da materiali naturali e materiali di altra natura e non derivino da una delle aree “a presunta contaminazione” di cui al paragrafo 2.2 è effettuata la caratterizzazione analitica “di 1° livello” di cui al paragrafo 2.3; - qualora le terre e rocce da scavo provengano da |
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3.4. cantieri di grande dimensione (superiore a 5000 m³)L’accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grande dimensione (paragrafo1.4) è effettuato in fase di progettazione con le seguenti modalità: |
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4. Contaminazione dei terreniIl superamento delle “Soglie di Contaminazione” come definite dall’art. 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, comporta l’obbligo |
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5. Deposito in attesa di utilizzo di terre e rocce da scavoFermo restando che ai sensi dell’art.186 del D.Lgs. 152/2006 è consentito il deposito di terre e rocce da scavo all’interno delle aree di progetto nel rispetto delle modalità eventualmente impartite con il titolo abilitativo relativo all’opera che si intende realizzare, il deposito in attesa di utilizzo per la durata massima di 12 mesi può essere effettuato anche in area esterna al luogo di produzione a condizione che sia stata appositamente individuata e autorizzata sulla base dello stesso titolo abilitativo relativo all’opera che si intende realizzare o altro titolo già rilasciato. |
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6. Aree per l’utilizzo di terre e rocce da scavoAi sensi dell’art. 186 comma 7 bis, il comune, anche su istanza di parte, entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente atto, redige un elenco delle aree, anche non degradate, che necessitano di interventi di mig |
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7. Condizioni e priorità di utilizzoNel rispetto dell’art. 186 comma 7 bis, la terra da scavo o terreno vegetale deve essere prioritariamente utilizzato nelle attività di riqualificazione ambientale ai fini del miglioramento della qualità della copertura vegetale dei suoli. A tal fine, nelle attività di scavo, il terreno vegetale deve essere preventivamente accantonato con modalità atte a |
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8. Rilevazione di potenziale contaminazione in corso d’operaQualora, nel corso dell’esecuzione dello scavo vengano rilevati elementi che possano far presag |
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9. Presenza di asfalti e stabilizzati in superficieNel caso in cui gli scavi siano realizzati su terreno con pavimentazione in leganti bituminosi, il pr |
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10. Trasporto di terra e roccia da scavoIl trasporto dal luogo di produzione al luogo di deposito o utilizzo deve essere sempre accompagnato da idonea documentazione. |
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11. Verificazioni istruttorieIl comune competente ad autorizzare l’opera per la quale è prevista la produzione di terra e roccia da scavo verifica la completezza della documentazione presentata dall’interessato. In par |
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Allegato 1 |
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Schema di dichiarazione relativa alla produzione ed utilizzazione di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. |
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Allegato 2 |
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Schema di dichiarazione da inviare con la comunicazione di inizio lavori |
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Allegato 3 |
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Documento di trasporto di terre e rocce da scavo nei casi di non assoggettabilità del trasporto alle previsioni di cui al D.P.R. 472/96 |
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