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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. C.R. Lombardia 12/05/2009, n. VIII/834
Deliberaz. C.R. Lombardia 12/05/2009, n. VIII/834
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. C.R. 28/07/2016, n. X/1200
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Testo del provvedimentoIL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 R (Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l’articolo 3 della legge regionale in parola, che prescrive alla Giunta regionale di trasmettere per l’approvazione al Consiglio regionale il Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni concernenti: |
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Allegato A - Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»Parte di provvedimento in formato grafico Capitolo 1 - Razionalizzazione, capillarità, efficienza della rete distributiva dei carburanti per autotrazione ed esiti della programmazione regionale Parte di provvedimento in formato grafico Capitolo 2 - Offerta e domanda di carburanti a basso impatto ambientale Parte di provvedimento in formato grafico Capitolo 3 - Disposizioni programmatiche 3.1 Obiettivi programmatici Coerentemente con le indicazioni contenute agli artt. 1 e 3 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 R e nel quadro delle norme comunitarie e delle disposizioni legislative statali, il presente programma individua quali obiettivi fondamentali della programmazione regionale in materia di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti: 1. l’ulteriore consolidamento ed incremento degli standard di qualità raggiunti dalla rete distributiva in Lombardia, attraverso l’adozione di strumenti finalizzati: a) ad accrescere e ad arricchire l’offerta di prodotti e di servizi disponibili all’utente; b) a promuovere la diffusione delle modalità di rifornimento più agevoli, convenienti ed efficienti per l’utente; c) a consolidare e ad accrescere gli standard di sicurezza, confort e qualità urbanistica ed ambientale degli impianti; d) ad integrare l’attività e quindi il reddito potenziale del gestore dell’impianto con una più agevole diffusione dei servizi collaterali a quello di rifornimento di carburante; 2. mantenere un’adeguata capillarità della rete sul territorio, attraverso: a) una diversa articolazione della disciplina a seconda dei contesti territoriali, articolati nei bacini territoriali individuati dal successivo paragrafo 3.3; b) forme di agevolazione per chi intenda aprire impianti di carburante nelle zone più carenti, con specifico riguardo per le aree di montagna e per i piccoli comuni individuati come svantaggiati dalla normativa regionale; 3. promuovere l’ulteriore razionalizzazione e l’incremento di efficienza della rete, attraverso azioni finalizzate a: a) favorire la massima trasparenza e la più ampia conoscenza dei prezzi al dettaglio da parte dell’utenza; b) promuovere la pluralità delle forme di offerta e la competitività di mercato da parte delle imprese; c) offrire incentivi ed agevolazioni volti alla modernizzazione degli impianti; 4. completare la rete distributiva dei carburanti a basso impatto ambientale, attraverso: a) la programmazione del numero minimo di impianti necessario a garantire una distribuzione capillare sul territorio dei prodotti a minore impatto ambientale; b) l’adozione di misure di incentivazione, anche a carattere finanziario, per la realizzazione di impianti di erogazione di prodotti a basso impatto e per la diffusione degli stessi negli impianti già esistenti; c) la promozione di iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione all’utenza per favorire la crescita della domanda e quindi del parco circolante atto a sostenere il decollo o il consolidamento delle reti distributive meno diffuse di prodotti a basso impatto ambientale. 3.2 Classificazione e monitoraggio della rete di distribuzione carburanti In riferimento a quanto previsto dall’art. 4 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 R, la Giunta regionale rileva periodicamente le caratteristiche e l’evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative e ne pubblica i risultati di norma con cadenza annuale. A tal fine, gli impianti di distribuzione carburanti sono classificati a seconda del n. di carburanti erogati, dell’erogato medio, della tipologia di rete stradale su cui insistono e dell’appartenenza ad una delle seguenti tipologie: 1. aree di servizio integrate, caratterizzate dalla presenza di un’offerta completa di carburanti e di servizi all’auto e all’automobilista, da una notevole capacità di offerta in termini quantitativi, da conseguenti rilevanti dimensioni dell’area su cui insistono e da fasce orarie di apertura particolarmente estese; 2. stazioni di servizio avanzate, dotate di alcune caratteristiche delle precedenti ma in misura non completa, con dimensioni dell’area, una capacità di offerta e caratteristiche di efficienza meno pronunciate; 3. distributori tradizionali, caratterizzati dalla dotazione di servizi integrativi minimi rispetto all’erogazione dei carburanti tradizionali e da correlate caratteristiche dimensionali e di volume d’offerta; 4. chiosco isolato o impianto accessorio, inteso come solo punto di rifornimento di uno o due carburanti, con un numero molto limitato di colonnine, dotato solo della vendita di alcuni prodotti primari di corredo ai carburanti (vendita di olii e di piccoli ricambi ed accessori, servizio di misurazione della pressione delle gomme). 3.3 Articolazione del territorio in bacini e loro dinamica In attuazione di quanto previsto all’art. 3 comma 1 lettera c) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 R, il territorio regionale è articolato in bacini territoriali, ciascuno dei quali viene utilizzato come ambito territoriale sovra comunale omogeneo di riferimento per monitorare la dinamica della rete distributiva dei carburanti. I suddetti bacini sono individuati tenendo conto dei seguenti criteri: 1. sostanziale omogeneità dei valori medi di carburante erogato per kmq e quindi della domanda di carburanti gravante sul territorio; 2. contiguità territoriale e della rete viabilistica; 3. sostanziale omogeneità del contesto geografico, morfologico-territoriale ed insediativo. I bacini sono poi raggruppati nelle seguenti macro-aree geografico-territoriali connotate da una sostanziale ed effettiva omogeneità del territorio, della rete viabilistica, del tessuto insediativo e quindi della domanda e dell’offerta di carburanti per autotrazione: - area di montagna e lacuale; - area della pianura lombarda; - area urbana pedemontana; - area di addensamento metropolitano. L’elenco dei bacini è fornito nella seguente Tabella “Individuazione dei bacini di riferimento programmatico”. L’elenco dei comuni con l’individuazione del bacino di appartenenza e la raffigurazione cartografica di ciascun bacino sono contenuti in allegato al presente provvedimento.
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