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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Toscana 11/05/2009, n. 387
Delib. G.R. Toscana 11/05/2009, n. 387
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE |
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Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per il governo del territorio).Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico |
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PREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; Visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione; Visto l’articolo 44 dello Statuto; Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n.55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1(Norme per il governo del territorio), ed in particolare l’articolo 117, commi 1 e 2 di tale legge; Visto il parere del Comitato tecnico della programmazione espresso nella seduta del…..; |
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Art. 1 - Oggetto1. In attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 R (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento individua: a) le modalità di present |
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Art. 2 - Richiesta di autorizzazione per gli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone ad alta sismicità, è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 R (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), secondo le modalità di cui al presente articolo. |
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Art. 3 - Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione. Modalità di redazione e modalità di presentazione dei progetti relativi agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2, è allegata la documentazione prevista all’articolo 105, comma 4, della l.r.1/2005. 2. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione è conforme ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell’articolo 52 del d.p.r.380/2001 ed &egrav |
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Art. 4 - Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicità1. Chiunque intenda realizzare interventi strutturali nelle zone a bassa sismicità è tenuto a presentare un preavviso scritto alla struttura regionale competente o al SUAP, secondo le modalità di |
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Art. 5 - Modalità di verifica del preavviso relativo a progetti aventi ad oggetto interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità1. Al momento della presentazione del preavviso, la struttura regionale competente effettua l’accertamento formale della completezza dei documenti presentati ai sensi dell’articolo 4 |
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Art. 6 - Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività1. La relazione geologica e quella geotecnica di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d) danno conto ed illustrano compiutamente le indagini geologiche effettuate in relazione all’intervento da realizzare e alle classi d’indagine di cui all’articolo 7. 2. La relazione geologica è redatta tenuto conto delle valutazioni effettuate e delle aree di pericolosità geomorfologica come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio ai sensi di quanto previsto nell’allegato A del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giun |
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Art. 7 - Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono “problematiche di versante” le caratteristiche peculiari dei versanti interessati da fenomeni di dissesto gravitativi o erosivi, potenziali o in atto, in relazione a cui sono necessarie specifiche indagini geologiche, geofisiche e geotecniche. 2. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di governo del territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, si distinguono quattro classi di indagine in considerazione delle problematiche di versante e della diversa rilevanza delle opere e della pericolosità del sito. 3. Le cl |
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Art. 8 - Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 115 della l.r. 1/2005, la struttura regionale competente può invitare il progettista ad interve |
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Art. 9 - Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 105-ter, comma 3 |
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Art. 10 - Varianti sostanziali1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005, è considerata variante sostanziale la variante che: |
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Art. 11 - Varianti non sostanziali1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005, è considerata variante non sostanziale: a) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa risp |
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Art. 12 - Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità1. Non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter della l.r.1/2005: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi; b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi. 2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non è richiesto il rilascio dell’autor |
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Art. 13 - Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità assoggettati a verifica obbligatoria1. I progetti relativi ad interventi aventi ad oggetto opere di carattere strategico e rilevante, ai sensi dell’articolo 105 ter, comma 4 della l.r.1/2005, sono assoggettati obbligatoriamente a verif |
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Art. 14 - Moduli esemplificativi1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale sono predisposti moduli esemplificativi: |
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Art. 15 - Norma transitoria. Modalità di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso scritto1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta regionale individua gli standard digitali delle istanze e della documentazione previsti nel presente regolamento, le modalità della loro presentazione in via t |
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Art. 16 - Norma finale1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nella decisione |
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Art. 17 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione sul Bollettino |
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ALLEGATO A - Elenco degli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’art. 105 ter, comma 4
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Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per il governo del territorio).Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico |
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Relazione tecnica illustrativaCon il presente Regolamento viene pressoché completata l’attuazione dell’art. 117, 2° comma, della lrt 1/2005 e ciò consente di dare piena applicazione al contenuto della normativa sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo V della legge, così come modificata dalla LR 24/2006 e LR 62/2008. |
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Art. 1 - OggettoContiene l’elencazione dei contenuti del regolamento. |
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Art. 2 - Richiesta di autorizzazione per gli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicitàViene dettagliata la procedura per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori pe |
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Art. 3 - Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione. Modalità di redazione e modalità di presentazione dei progetti relativi agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicitàViene dettagliatamente descritto il contenuto della richiesta di autorizzazione, specificando gli ela |
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Art. 4 - Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicitàViene stabilito che, per le zone a bassa sismicità, occorre presentare un preavviso scritto, c |
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Art. 5 - Modalità di verifica del preavviso relativo a progetti aventi ad oggetto interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicitàIn questo articolo vengono illustrate le procedure di accertamento di completezza formale del preavvi |
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Art. 6 - Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivitàIn questo articolo viene definito il contenuto tecnico della relazione geologica e della relazione ge |
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Art. 7 - Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecnicheIn questo articolo vengono definite le “classi di indagine” geognostiche. |
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Art. 8 - Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicitàIn questo articolo si disciplina l’attività degli Uffici del Genio Civile in merito alla |
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Art. 9 - Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicitàIn questo articolo si disciplina l’attività svolta dagli Uffici del Genio Civile in meri |
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Art. 10 - Varianti sostanzialiViene stabilito, per le zone ad alta sismicità quale, fra le varianti progettuali, possa riten |
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Art. 11 - Varianti non sostanzialiAl fine di una maggiore chiarezza e quindi per semplificare la procedura di cui al precedente articol |
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Art. 12 - Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumitàIn questo articolo si è individuata una serie di opere e lavorazioni edilizie la cui rilevanza |
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Art. 13 - Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità assoggettati a verifica obbligatoriaIn questo articolo e nell’Allegato A sono chiaramente elencate le tipologie di edifici ed opere |
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Art. 14 - Moduli esemplificativiAl fine di uniformare la modulistica tra i vari Uffici periferici del Genio Civile si rinvia la predi |
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Art. 15 - Norma transitoria. Modalità di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso scrittoIn tale articolo si prevede la futura possibilità di inoltro delle istanze di deposito ed auto |
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Art. 16 - Norma finalePer effetto del regolamento risultano abrogate le disposizioni emanate con Decisione di GR n. 514/198 |
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Art. 17 - Entrata in vigoreIn deroga alla normale decorrenza della applicazione delle norme, l’articolo differisce l&rsquo |
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RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA |
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I. Compatibilità con l’ordinamento costituzionale, statutario e comunitario1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento La legge di riferimento in ordine al regolamento di cui si tratta è la L.R. 1/2005. In particolare, le disposizioni di interesse sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 117. Nel primo comma è prevista l’adozione di uno o più regolamenti volti a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. Nel secondo comma si individuano nello specifico gli aspetti di cui si richiede la trattazione |
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II. Osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione1. Verifica del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa, amministrativa e procedimentale Il testo è conforme ai principi contenuti ne |
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