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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 30/03/2009, n. 392
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 30/03/2009, n. 392
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[Premessa]LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto: - il D.Lgs. 238/2005 di modifica del D.Lgs. 334/1999 "Attuazione della DIR 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", di seguito denominato “decreto”; - la Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale- Modifiche a leggi regionali”(art. 23 ÷ 32) di modifica della Legge regionale 17 dicembre 2003, n.26 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", di seguito denominata “legge”; - la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2004 n.938 che definisce la modulistica, i tempi di presentazione ed i criteri di valutazione della Scheda tecnica di cui all’art.6 della legge, nonché l’istituzione di un Gruppo di Coordinamento composto da Regione, Province ed ARPA per l'applicazione della disciplina regionale in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose; |
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DIRETTIVA PER L’APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA L.R. 17 DICEMBRE 2003, n. 26 e s.m.i. RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE” |
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Art. 1 - Ambito di applicazione e Finalità1. La presente direttiva definisce: |
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Art.2 - Contenuti e modalità di presentazione della Scheda Tecnica1. I gestori degli stabilimenti di cui all’art. 6, comma 1 della legge, sono tenuti a predisporre, la Scheda Tecnica di cui all’Allegato 1 al presente atto, e ad inviarla in copia cartacea e su supporto informatico alla Provincia e al Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi(di seguito denominato CVR) di cui all'art.4 della legge. |
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Art. 3 - Procedimento di valutazione della Scheda Tecnica1. La Provincia valuta la Scheda Tecnica avvalendosi del CVR. Qualora emerga la necessità di ulteriori informazioni, la richiesta di integrazioni viene trasmessa dal CVR contestualmente al gestore e alla Provincia. Quest’ultima provvede alla sospensione dei t |
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Art. 4 - Tariffe del procedimento di valutazione della Scheda Tecnica1. Per l’effettuazione del procedimento di valutazione delle Schede Tecniche da effettuarsi ai |
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TAB. 1 - TARIFFE PER IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA (euro)
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Art. 5 - Vigilanza e Verifiche ispettive1. In attuazione dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. l'ARPA effettua l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza. 2. In attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., e ai sensi dell’art. 15 della legge, le verifiche ispettive sono disposte dalla Provincia, d’intesa con l’ARPA, sulla base di un programma annuale, che, in attesa dell’attuazione del procedimento di cui all’art.72 del D.Lgs. 112/98 è relativo ai soli sta |
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Art. 6 - Efficacia del provvedimento1. La presente direttiva entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR. Dalla medesima data cessano di trovare applicazione la Delibera di Giunta Regionale n. 938 del 17/5/04 e s.m.i. "Direttiva per l'applicazione dell'ar |
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ALLEGATO 1 |
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Scheda Tecnica(ai sensi dell’art.6 L.R. 26/2003 e s.m.i.) |
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ALLEGATO 2 |
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Criteri e modalità di definizione del programma annuale delle verifiche ispettive negli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.Sulla base dell'esperienza passata e dei risultati riscontrati nello svolgimento delle verifiche ispettive effettuate nell'ultimo triennio, la Regione, nell'ambito dei lavori del Gruppo di Coordinamento regionale in materia, composto da Regione, Province, ARPA, e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, ha individuato il criterio e le modalità sulla base dei quali le Province definiscono i programmi annuali delle verifiche ispettive di cui all'art. 15, comma 1 della LR. 26/2003 e s.m.i. e le relative priorità. Il criterio scelto è di procedere effettuando una valutazione dello stabilimento considerando un insieme di parametri ai quali non viene associato né un peso né un ordine di rileva |
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