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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Liguria 13/03/2009, n. 3
Regolam.R. Liguria 13/03/2009, n. 3
Regolam.R. Liguria 13/03/2009, n. 3
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[Premessa] |
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto all’articolo 2 della legge regiona |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Agli effetti del presente regolamento si intende: a) per “Legge” la l.r. 2/2008; b) per “ambiti in deroga” quelli localizzati nelle zone omogenee classificate “A&rdq |
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TITOLO II - AFFITTACAMERE |
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Art. 3 - (Caratteristiche delle strutture ricettive di affittacamere)1. Gli affittacamere sono pubblici esercizi e in quanto tali devono garantire un’offerta libera e indifferenziata al pubblico. |
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Art. 4 - (Calcolo delle superfici)1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle camere si considera la superficie del piano calpe |
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Art. 5 - (Superfici delle camere delle strutture ricettive di affittacamere)1. Le camere devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti. 2. Nelle camere a due letti, con esclusione di quelle costituenti le bicamere, è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, l |
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Art. 6 - (Altezza e volumi)1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive di affittacamere è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene e edilizia, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto e i locali di uso comune, ridotto a metri 2,40 per i locali bagno privati e comuni, per gli altri spazi accessori quali corridoi e disimpegni. 2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare l’altezza minima interna dei vani abitabili è ridotta a m |
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Art. 7 - (Soppalchi)1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative di cui all’articolo 3, comma 3 dovranno possedere le seguenti caratteristiche: |
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Art. 8 - (Caratteristiche dei servizi igienici)1. I locali bagno annessi alle unità abitative ed i bagni di uso comune a servizio delle stesse devono essere dotati di: lavabo, wc, bidet e vasca o doccia dotata di box o di adeguata protezione. I locali bagno delle unità abitative possono essere suddivisi in più locali, in ogni caso wc e bidet devono essere nello stesso locale. |
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Art. 9 - (Deroghe ai requisiti igienico sanitari)1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge, i Comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere nel regolamento edilizio, per gli edifici di interesse storico, culturale, architettonico normative in deroga ai requisiti igienico sanitari di cui agli articoli 5, 6 |
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TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI AFFITTACAMERE |
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Art. 10 - (Comunicazioni tra Enti)1. Le Province e i Comuni nell’ambito dell’adempimento delle proprie competenze sono tenu |
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Art. 11 - (Classificazione)1. Le strutture ricettive di affittacamere ai sensi dell’articolo 48, comma 3 della Legge sono classificate in tre livelli mediante l’utilizzo del simbolo del “sole”, da uno a tre; |
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Art. 12 - (Procedure di classificazione)1. Per ottenere la classificazione, il titolare della struttura ricettiva di affittacamere è tenuto a presentare alla Provincia competente per territorio una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa nella forma di dichiarazione sostit |
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Art. 13 - (Variazione del titolare della struttura)1. In caso di variazione del titolare dell’attività ricettiva di affittacamere, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che vi dà origine. |
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Art. 14 - (Variazione della classificazione e aggiornamento dati)1. I titolari delle strutture ricettive di affittacamere classificate ai sensi degli articoli 12, 22 e 23 comunicano, ai sensi dell’articolo 49, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione entro trenta giorni dall’avvenuta variazione. |
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Art. 15 - (Sopralluoghi)1. Le Province procedono, entro ventiquattro mesi dall’attribuzione della classificazione ai sensi degli articoli 12, 22 e 23, alla verifica |
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Art. 16 - (Elenco delle caratteristiche qualitative)1. La Giunta regionale sentito lo specifico Comitato tecnico di cui all’articolo 54 della Legge |
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Art. 17 - (Informazioni per il pubblico)1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile: a) copia protocollata della denuncia di inizio attività presentata al Comune di appartenenza o, per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del p |
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Art. 18 - (Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive di affittacamere)1. La denominazione della struttura ricettiva di affittacamere non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella ado |
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Art. 19 - (Dichiarazione di inizio attività)1. Per l’esercizio dell’attività di affittacamere si applica la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 R (nuove norme sul procedimento amministrativo) e s.m.i.. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata al Comune territorialmente competente anche mediante l’utilizzo |
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Art. 20 - (Norma transitoria per l’ autorizzazione all’esercizio dell’attività delle strutture di affittacamere esistenti)1. I Comuni, per gli affittacamere esistenti, a seguito della classificazione ai sensi dell’art |
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Art. 21 - (Norma transitoria per la classificazione temporanea delle strutture esistenti)1. Per ottenere la classificazione temporanea, i titolari delle strutture ricettive esistenti sono tenuti a dichiarare, alla Provincia territorialmente competente entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il possesso de |
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Art. 22 - (Norma transitoria per la classificazione definitiva delle strutture esistenti)1. Le Province, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento a seguito dell’attribuzione della classificazione temporanea, inviano ai titolari delle strutture ricettive di affittacamere classificate la dichiarazione definitiva dei requisiti, recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva di affittacamere utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente. |
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Art. 23 - (Norma transitoria per la classificazione definitiva delle strutture esistenti ai sensi dell’articolo 72 della Legge)1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 22, commi 1, 2, 3 e 4, i titolari delle strutture ricettive di affittacamere ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 72 della Legge compilano lo specifico modello relativo ai requisiti per i quali, con le tempistiche di cui alle allegate tabelle "AFF", si impegnano ad adeguarsi. |
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TITOLO IV - DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA PER LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE |
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Art. 24 - (Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande)1. Gli esercizi di affittacamere che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazi |
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Art. 25 - (Uso della cucina da parte degli ospiti)1. Le cucine degli affittacamere possono essere concesse in uso agli ospiti per la conservazione e il |
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TITOLO V - DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI AFFITTACAMERE |
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Art. 26 - (Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive di affittacamere)1. Ai sensi dell’articolo 60 della Legge i titolari delle strutture ricettive di affittacamere comunicano alle Province, utilizzando lo specifico modello, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. I prezzi comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. 2. Le Province, nei sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvedono, utilizzando il sistema informativo regionale, alla verifica e all’eventuale aggiornamento della sezione tariffe della banca dati regionale. Le Province provvedono successivamente ad inviare alle strutture ricettive di affittacamere la tabella delle tariffe vidimata. 3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli st |
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Art. 27 - (Periodi di apertura degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale)1. I periodi di apertura delle strutture di affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale con ca |
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Art. 28 - (Comunicazione dei periodi di apertura)1. Nell’ambito della procedura di cui all’articolo 26 i titolari degli esercizi di affitt |
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TITOLO VI - DICHIARAZIONE DI URGENZA |
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Art. 29 - (Dichiarazione d’urgenza)1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno success |
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ALLEGATO “AFF” - TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI “AFFITTACAMERE”
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